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Schemi Trattato di Diritto Civile - Le obbligazioni - Galgano , Schemi e mappe concettuali di Diritto Civile

Riassunto schematico di di Diritto Civile con mappe concettuali del Trattato di Diritto Civile di F.Galgano parte settima. Le obbligazioni in generale. In questo documento sono presenti gli appunti completi delle lezioni sulla parte settima del primo volume del Trattato di Diritto Civile Ed. 2010 Le obbligazioni in generale . Sono state aggiunte delle mappe concentuali che illustrano tutti i concetti trattati. Voto 30 e lode. Anteprima di una mappa concettuale: http://i44.tinypic.com/i4ntr6.jpg

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2012/2013

In vendita dal 19/11/2013

giuseppe.cavalieri2
giuseppe.cavalieri2 🇮🇹

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Scarica Schemi Trattato di Diritto Civile - Le obbligazioni - Galgano e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Trattato di Diritto Civile ed. 2010 di F. Galgano Vol. II Parte settima “ Le obbligazioni in generale “ Riassunto schematicamente da Giuseppe Cavalieri Le obbligazioni L'obbligazione è un vincolo che lega un soggetto ad un altro per l'esecuzione di una prestazione. Le obbligazioni/ Elementi Le obbligazioni sono caratterizzate da questi elementi: 1. Soggetto attivo: detto creditore, al quale spetta il diritto di esigere la prestazione. 2. Soggetto passivo: detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione . 3. Oggetto dell'obbligazione: ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore. Le obbligazioni/ Elementi/ Soggetti Il creditore ed il debitore devono essere determinati o determinabili; ad esempio nel caso della promessa pubblica Ex Art 1989 C.C. Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione Ex Art. 1174 C.C. La prestazione deve avere carattere patrimoniale, vale a dire che la prestazione deve consistere nel pagare una somma di denaro o in un comportamento attivo, o omissivo suscettibile di valutazione economica. Il carattere patrimoniale conferisce all'obbligazione la sua giuridicità, e quindi l'applicabilità di tutte le norme disciplinari. (Nota: in assenza del carattere patrimoniale, saremmo in presenza di obblighi e non di obbligazioni, per cui si si dovrebbe adottare un'altra disciplina; ad esempio l'obbligo dei coniugi di sostenersi moralmente.) Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione/ Valore della prestazione Il valore economico della prestazione è uguale al: 1. Corrispettivo in denaro: se il creditore che riceve la prestazione corrisponde al debitore una somma di denaro; ad esempio il valore della prestazione del lavoratore è uguale alla sua retribuzione. 2. Costo della prestazione: nel caso delle obbligazioni a titolo gratuito. 3. Interesse patrimoniale delle parti: quando creditore e debitore si impegnano l'un l'altro a corrispondersi reciprocamente una prestazione. 1 In questo caso il valore della prestazione è uguale all'interesse patrimoniale che l'altra parte ha a riceverla. 4. Maggior profitto: quando due imprenditori firmano un patto di non concorrenza Ex Art. 2596 C.C. il valore della prestazione è uguale al maggior profitto che ciascuno dei due imprenditori può realizzare per effetto della non concorrenza dell'altro. Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione/ Classificazione Le prestazioni vengono classificate in cinque categorie: 1. Consegnare. 2. Fare. 3. Non fare. 4. Contrattare. 5. Garanzia. (Nota: tuttavia le obbligazioni si dividono anche in obbligazioni principali e le loro obbligazioni accessorie; ad esempio l'obbligazione principale di trasporto comprende quella accessoria di custodire il bene da consegnare.) Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione/ Classificazione/ Prestazioni di consegnare La prestazione di consegnare può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella consegna di un bene; ad esempio Tizio è obbligato nei confronti di Caio da cui ha acquistato una mucca, a corrispondergli una somma di denaro, e Caio sarà obbligato nei confronti di Tizio a consegnare la mucca. Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione/ Classificazione/ Prestazioni di consegnare/ Disciplina Esistono due discipline applicabili alle obbligazioni che abbiano ad oggetto la consegna di un bene. Le discipline di distinguono per: 1. Obbligazioni di genere: vale a dire obbligazioni che hanno ad oggetto la consegna di un bene fungibile. La disciplina applicabile a questo tipo di obbligazione è quella del'Art. 1178 C.C. secondo cui il bene non deve essere di qualità inferiore alla media; ad esempio la consegna di 1000 litri di benzina. 2. Obbligazione di specie: ossia le obbligazioni in cui la prestazione consiste nel consegnare un bene determinato. La disciplina applicabile a questo tipo di obbligazione è quella dell'Art. 1177 C.C. secondo cui alla consegna del bene determinato è annessa anche l'obbligazione di custodirlo fino alla consegna; ad esempio la vendita di un auto. Le obbligazioni/ Elementi/ Oggetto dell'obbligazione/ Classificazione/ Prestazioni di fare Le prestazioni di fare si suddividono in due sottospecie di obbligazioni, ossia : 1. Obbligazioni di mezzi. 2. Obbligazioni di risultato. 2 Le obbligazioni/ Obbligazioni alternative Ex Art.1285 C.C. Le obbligazioni alternative hanno ad oggetto due o più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo o l'una o l'altra prestazione; ad esempio il datore che abbia licenziato illegittimamente un lavoratore è obbligato al risarcimento o alla riassunzione. Le obbligazioni/ Obbligazioni alternative/ Facoltà di scelta Ex Art. 1286 C.C. la facoltà di scegliere quale prestazione eseguire spetta di regola al debitore, ma le parti possono decidere diversamente. In alcuni casi, la facoltà di scegliere la prestazione spetta al creditore, ossia negli abbonamenti a spettacoli teatrali, in cui l'abbonato sceglie a quali spettacoli assistere, o nel caso del conto acquisto merci. Ex Art. 1288 e 1289 C.C. Se una delle prestazioni diventa impossibile, l'obbligazione si concreta nelle altre, ma se la scelta è già avvenuta quando la prestazione diventa impossibile, il debitore liberato dall'obbligazione. Le obbligazioni/ Fonti Le fonti sono atti o fatti dai cui l'obbligazione trae origine. Ex Art. 1173 C.C. Le tre categorie in cui vengono classificate le fonti sono : 1. Contratti. 2. Fatti illeciti. 3. Atti/Fatti idonei: ossia ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico. Le obbligazioni/ Fonti/ Contratto Il contratto è una fonte volontaria, vale a dire che l'obbligazione sorge, per contratto con il concorso della volontà del debitore; ad esempio il contratto di vendita di immobile funge sia da atto traslativo del diritto di proprietà che da fonte di obbligazione, in particolare dell'obbligazione del venditore di consegnare il bene all'acquirente. Le obbligazioni/ Fonti/ Fatto illecito Ex Art. 2043 C.C. Il fatto illecito è una fonte non volontaria, ossia l'obbligazione sorge come conseguenza del fatto illecito. Le obbligazioni/ Fonti/ Atti-Fatti idonei Rientrano in questa categoria atti diversi dal contratto e comportamenti diversi dal fatto illecito, riconosciuti dalla legge come idonei a produrre obbligazioni. Sono quindi fonti di obbligazione: 1. Promesse unilaterali: Ex Art. 1987 ss. 2. Restituzione dei frutti: ossia l'obbligazione che sorge per il possessore in mala fede di restituire i frutti della cosa tenuta in cattiva fede Ex Art. 1148 C.C. 3. Spese sostenute: Ex Art. 1149 ossia l'obbligazione per il proprietario di rimborsare le spese sostenute dal possessore per il mantenimento del bene. (Nota: questi tre tipi di obbligazione sono degli esempi, ne esistono diverse altre.) Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento L'adempimento è l'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione oggetto dell'obbligazione. Nell'eseguire la prestazione, il debitore deve attenersi al principio generale 5 della diligenza del buon padre di famiglia Ex Art. 1176 C.C. L'esattezza dell'esecuzione viene valutata secondo i seguenti criteri: 1. Modalità. 2. Tempo. 3. Luogo. 4. Soggetto. 5. Destinatario. 6. Identità della prestazione. (Nota: la diligenza del buon padre di famiglia equivale alla diligenza dell'uomo medio.) Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Modalità Secondo il criterio della modalità un'obbligazione viene considerata adempiuta: 1. Obblighi di fare: la prestazione deve essere tenuta con la diligenza dell'uomo medio, o nel caso delle attività professionali ed imprenditoriali con la diligenza del prestatore d'opera medio; ad esempio si richiede la diligenza del avvocato medio ad un avvocato occupato con una causa, o la diligenza dell'ingegnere medio, all'ingegnere che progetta una costruzione. 2. Obblighi di dare: la prestazione deve essere corrisposta per intero, il creditore può rifiutare l'adempimento parziale; ad esempio Caio potrà rifiutare di ricevere da Tizio la metà della cifra che gli deve ed esigere la cifra per intero. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Tempo Ex Art. 1183 C.C. La prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore se non è stata fissata la scadenza del termine. Il termine è fissato dalle parti o dal giudice. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Luogo La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Se il luogo non è stabilito, o non può desumersi dalla natura della prestazione, valgono le seguenti regole: 1. Consegna: se l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un bene determinato, va adempiuta nel luogo in cui si trovava il bene nel momento in cui è sorta l'obbligazione. 2. Denaro: se l'obbligazione consiste nella consegna di una somma di denaro, vale la regola che l'adempimento va effettuato al domicilio del creditore nel momento in cui scade l'obbligazione. 3. Altre obbligazioni: ogni altro tipo di obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Soggetto Ex Art. 1180 C.C. La prestazione deve essere eseguita dal debitore, ma se manca l'interesse del creditore a ricevere la prestazione dal debitore, la prestazione può essere effettuata da un terzo che si sia accordato con il debitore; ad esempio le obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma possono essere adempiute da terzi. Ex Art. 1201 C.C. Quando l'obbligazione viene adempiuta da un terzo, questo può acquisire i diritti del creditore e diventarlo a sua volta; ad esempio 6 Sempronio salda i debiti di Caio nei confronti di Tizio e diventa creditore nei confronti di Caio al posto di Tizio. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Destinatario Ex Art. 1190 C.C. La prestazione va effettuata a vantaggio del creditore. Se l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un bene, ed il creditore è incapace, l'adempimento va effettuato nei confronti di chi lo ha in cura. Il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a farlo non libera il debitore salvo che: 1. Vantaggio del creditore: vale a dire quando il pagamento è comunque pervenuto nel patrimonio del creditore. 2. Buona fede: Ex Art. 1189 C.C. ossia che la prestazione sia stata effettuata con buona fede nelle mani di qualcuno che sia apparso come autorizzato a ricevere la prestazione; ad esempio il guardarobiere è esente da responsabilità se consegna l'indumento depositato ad un ladro fornito di ricevuta. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Identità della prestazione Ex Art. 1197 C.C. Il debitore è adempiente se esegue la prestazione dovuta, non è liberato se esegue una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Il creditore può acconsentire a ricevere una prestazione diversa; ad esempio Tizio, commerciante, può ripagare Caio con delle merce anziché con del denaro se quest'ultimo acconsente. (Nota: la prestazione accettata dal creditore, in sostituzione di un' altra è chiamata Datio in solutum.) Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Identità della prestazione/ Quietanza La quietanza è una ricevuta, ossia un documento che il creditore consegna al debitore per dimostrare di aver pagato. La quietanza liberatoria è la quietanza che oltre a dimostrare l'avvenuto pagamento libera il debitore dal suo obbligo. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Adempimento/ Identità della prestazione/ Obbligazioni multiple Se il debitore ha più debiti contemporaneamente con lo stesso creditore, la decisione di quale sia il debito da estinguere viene presa in ordine da: 1. Il debitore. 2. Il creditore. 3. Criterio legale: vale a dire che si considera adempiuto il debito più vecchio. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento L'inadempimento è un fatto oggettivo. Ex Art. 1218 C.C. Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o non la esegue esattamente, ossia nei modi, nel tempo e nel luogo che sono stati sopra menzionati. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Risarcimento del danno Ex Art 1218 C.C. L'inadempimento ha come effetto quello di far sorgere l'obbligo, per il debitore di risarcire il danno causato dall'inadempimento. Il debitore può liberarsi dalla responsabilità dell'adempimento dimostrando che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa non a lui imputabile. 7 Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Risarcimento del danno/ Applicazioni/ Risultato Nelle obbligazioni in cui il debitore deve raggiungere un risultato, la responsabilità del fatto non compiuto ricade sul debitore quando vi è la prova della mancata realizzazione. Il debitore non si libera se dimostra la sua diligenza ma solo se dimostra che la realizzazione mancata, non corretta o avvenuta in ritardo è avvenuta per cause imprevedibili ed inevitabili. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Risarcimento del danno/ Applicazioni/ Risultato/ Casi particolari Esistono casi particolari in cui il debitore è sollevato dalla responsabilità: 1. Rapina: la rapina esime il piccolo appaltatore e non il grande; ad esempio è giustificato il parcheggiatore che subisce una rapina, non lo è l'agenzia che effettua il trasporto valori. 2. Sciopero : lo sciopero generale esime l'imprenditore dall'obbligazione. L'imprenditore è invece responsabile se non effettua la prestazione a causa di uno sciopero aziendale. (Nota : perchè avrebbe potuto evitarlo con delle trattative.) Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Risarcimento del danno/ Applicazioni/ Non fare Ogni fatto compiuto in violazione di una obbligazione di non fare è ritenuto volontario, dunque il debitore è sempre responsabile. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Risarcimento del danno/ Applicazioni/ Contrattare Le prestazioni di contrattare diventano impossibili quando diviene impossibile concludere il contratto. Il debitore è liberato se la prestazione oggetto del contratto da concludere diventa oggettivamente impossibile per causa non imputabile a lui. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Rischio Il linea generale, la ripartizione del rischio dell'inadempimento della prestazione viene suddiviso tra creditore e debitore. Al creditore spetta provare il titolo. Al debitore spetta provare il fatto estintivo. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Rischio/ Ausiliari Ex Art. 1228 C.C. Il debitore è responsabile per l'operato dei suoi ausiliari. Le parti possono, con accordo, derogare la responsabilità del debitore per i fatti compiuti dagli ausiliari. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Rischio/ Clausole di esonero Sono clausole di esonero quelle utilizzate dalle parti per limitare la loro responsabilità. La funzione della clausole di esonero è quella di trasferire il rischio dell'inadempimento al creditore; ad esempio chi compra un' auto acquisisce il rischio di ricevere l'auto in consegna con un ritardo. 10 Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Rischio/ Clausole di esonero/ Limiti Esistono due limiti all'utilizzo delle clausole di esonero: 1. Dolo e colpa grave : Ex Art. 1229.1 C.C. vale a dire che è nullo il patto che limita/esclude la responsabilità del debitore in riguardo al dolo e alla colpa grave; ad esempio non si può esonerare il debitore che sia inadempiente per obbligazioni di non fare. 2. Ordine pubblico : Ex Art 1229 C.C. ossia le clausole che escludono la colpa lieve non sono valide quando il fatto compiuto dal debitore costituisce una violazione delle norme di ordine pubblico. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del debitore La mora del debitore è il ritardo di questo nell'adempiere la prestazione dovuta. La mora decorre dal momento della sua costituzione. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del debitore/ Costituzione in mora La costituzione in mora è un fatto formale, ossia una richiesta di adempimento del creditore al debitore. Ex Art. 1219 C.C. La richiesta di adempimento da parte del creditore è superflua nei seguenti casi: 1. Dichiarazione scritta: ossia quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere. 2. Domicilio: quando scade il termine di una obbligazione da esegursi al domicilio del creditore. 3. Fatto illecito: quando l'obbligazione è sorta da fatto illecito. 4. Non fare: quando si tratta di obbligazioni di non fare. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del debitore/ Effetti La mora del debitore produce due effetti: 1. Aggravamento del rischio: se la prestazione diventa impossibile dopo la costituzione in mora, il debitore ne risponde anche se la causa non è a lui imputabile. Il debitore può esimersi dalla responsabilità dimostrando che l'oggetto sarebbe perito ugualmente presso il creditore Ex Art 1221 C.C.; ad esempio la casa che sarebbe stata comunque distrutta dalla valanga, anche se fosse stata consegnata dal locatario al proprietario. 2. Risarcimento dei danni : se il creditore dimostra di aver subito dei danni a causa dal ritardo ha diritto ad essere risarcito. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del creditore Ex Art 1206 C.C. La mora del creditore è l'ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione offerta dal debitore o il mettere il debitore in condizione di non poter adempiere. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del creditore/ Costituzione Ex Art. 1209.1 C.C. La mora del creditore si costituisce dal momento in cui il debitore si offre di effettuare la prestazione e questa viene rifiutata. 11 Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Inadempimento/ Mora/ Del creditore/ Effetti Gli effetti si producono dopo che il giudice ha accertato che il rifiuto del creditore è immotivato Ex Art. 1207 C.C. Ex Art.1207 C.C. La mora del creditore produce tre effetti: 1. Impossibilità sopravvenuta: quando sopraggiunge l'impossibililità di eseguire la prestazione durante il periodo di mora del creditore, la responsabilità ricade sul creditore. Il debitore mantiene il diritto alla controprestazione; ad esempio Tizio che deve ricevere una tonnellata di carne da Caio, non si presenta all'orario stabilito per aprire le celle frigorifere ed il carico di carne va in putrefazione. Il costo della carne andata a male verrà ripagato da Tizio, e Caio manterrà comunque il suo diritto a ricevere il prezzo della carne e della consegna. 2. Interessi: Il debitore non deve pagare gli interessi che maturano durante il periodo di mora del creditore. 3. Rimborsi: il creditore in mora deve al debitore le somme di denaro necessarie a ripagare le spese per il mantenimento del bene durante il periodo di mora. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Novazione Ex Art.1230 C.C. L’obbligazione può estinguersi per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova obbligazione. La nuova obbligazione può differire da quella originale per: 1. Oggetto: quando l’oggetto della prestazione cambia; ad esempio l’obbligazione che Tizio ha nei confronti di Caio di consegnare una certa somma di denaro viene sostituita dalla differente prestazione di consegnare delle merci. 2. Titolo: quando l’oggetto della prestazione rimane il medesimo ma cambia il titolo per il quale viene effettuata la prestazione; ad esempio Caio che deve alla banca centomila euro per una vendita, non potendo corrispondere tale cifra in un unica soluzione chiede alla banca di rateizzare la somma. La banca accetta, e stipula con Caio una nuova obbligazione per cui essa non dovrà ricevere centomila euro per la vendita di un immobile ma per la stipula di un mutuo. Le obbligazioni/ Cause di estinzione/ Remissione Ex Art.1236 C.C. La remissione è la rinuncia da parte del creditore a ricevere la prestazione; ad esempio Tizio ha un credito nei confronti della società di cui è socio, a causa di un bilancio piuttosto sfavorevole, la società rischia il fallimento. Tizio rinuncia al suo credito per evitare il fallimento della società. La rinuncia può essere: 1. Espressa: quando il creditore produce un documento scritto in cui esprime la volontà di voler rinunciare alla prestazione. 2. Implicità: quando il creditore restituisce al debitore il documento da cui risulta il credito, o da altri fatti concludenti. 12 un editore specifico. 2. Diritti dei funzionari pubblici: ossia i diritti di magistrati, funzionari,ufficiali giudiziari, avvocati, patrocinatori e notai su cui è sorta una contestazione Ex Art. 1261 C.C. 3. Rapporti di famiglia: Ex Art. 447.1 C.C. tra cui il diritto a ricevere i crediti alimentari. Obbligazioni/ Circolazione/ Cessione/ Efficacia Ex Art. 1264 C.C. L’efficacia della cessione si realizza nel momento in cui viene notificata la cessione al debitore, o viene accettata. Obbligazioni/ Circolazione/ Cessione/ Garanzia Ex Art. 1266 C.C. il cedente deve garantire al cessionario l’esistenza del credito o rimane anch’esso obbligato. Obbligazioni/ Circolazione/ Cessione/ Inadempimento del debitore ceduto Il cedente non garantisce che la prestazione del debitore ceduto venga effettuata. Il rischio dell’inadempimento del debitore ceduto ricade sul cessionario. Obbligazioni/ Circolazione/ Cessione/ Inadempimento del debitore ceduto/ Clausola : salvo buon fine (Nota: detta anche nomen bonum) Il cedente può addossarsi la responsabilità dell’inadempimento del debitore ceduto con un' apposita clausola. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione Si ha un delegazione quando un soggetto A invita un soggetto B ad obbligarsi nei confronti di un terzo C per estinguere l’obbligazione esistente tra A e C. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme La delegazione ha due forme: 1. Delegazione di debito. 2. Delegazione di pagamento. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme/ Delegazione di debito Ex Art. 1268.1 C.C. Si ha una delegazione di debito quando il debitore assegna al proprio creditore un nuovo debitore; ad esempio Tizio che deve diecimila euro a Caio, e che a sua volta deve riscuoterne diecimila da Sempronio, offre a Caio la possibilità di riceverli da Sempronio. 15 Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme/ Delegazione di debito/ Fasi La delegazione di debito si compie in quattro fasi: 1. Invito: ossia il delegante invita il proprio debitore ad obbligarsi nei confronti del delegatario. 2. Accettazione del delegato: il delegato accetta l’invito del proprio creditore. 3. Promessa: il delegato invia al delegatario un documento in cui dichiara di volersi impegnare ad effettuare la prestazione dovuta dal delegante. 4. Accettazione del delegatario: il delegatario può rifiutarsi di ricevere la prestazione del delegato. Contrariamente si ritiene accettata implicitamente la delega. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme/ Delegazione di debito/ Classificazione La delegazione di debito può essere classificata secondo due criteri: 1. Cumulazione: secondo cui la delegazione può essere privativa o cumulativa. Privativa lo è quando il delegato sostituisce il delegante. Cumulativa quando sia delegante che delegato restano obbligati. 2. Titolo: secondo cui la delegazione può essere causale o astratta. La delegazione è causale quando viene menzionato all’interno della promessa il rapporto obbligatorio per il quale il delegato si sta obbligando. La delegazione è astratta quando il delegato non specifica per quale credito si stia sostituendo. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme/ Delegazione di pagamento La delegazione di pagamento si differenzia da quella di debito per il fatto che il delegante non invita il delegato ad obbligarsi nei confronti del delegatario ma a compiere direttamente la prestazione oggetto dell’obbligazione che esiste tra delegante e delegatario. Obbligazioni/ Circolazione/ Delegazione/ Forme/ Delegazione di pagamento/ Classificazione La delegazione di debito può essere classificata secondo il criterio del titolo. non può essere classificata secondo il criterio della cumulazione perchè la delegazione di pagamento è sempre cumulativa. Obbligazioni/ Circolazione/ Espromissione Si ha espromissione quando un soggetto A, debitore di un soggetto B, si obbliga di spontanea volontà per adempiere ad una obbligazione che esiste tra B e C in cui B è debitore. Obbligazioni/ Circolazione/ Accollo Nell'accollo un soggetto A, accollante, si obbliga ad assumere l'obbligazione di un soggetto B, accollato, che ha nei confronti di un soggetto C, accollatario. Obbligazioni/ Circolazione/ Surrogazione La surrogazione è la trasmissione di un credito. La surrogazione avviene quando una prestazione viene adempiuta da un terzo, o dal debitore con denaro altrui. La surrogazione non estingue l'obbligazione, ma ha come effetto quello di far subentrare un terzo nei diritti del creditore. 16 Losi gsta) ira att Cause di estinzione Obbligazioni FRUEi ieliiabit Pavia gii LIVE) (SIGH 17 Obbligazioni Alternative loi ea 20 Obbligazioni Fatto illecito Atti-Fatti idonei 21 Obbligazioni Cause di esti cs 22 25 UTET Lio) TT l I mem Eten Izzab PEteStEneri 1 Cra CER MErI za) iuoize6i]jggo Obbligazioni Cause di estinzione Ol iO a atte) an ei 26 Obbligazioni Cause di estinzi Del debitore Sia _ | costituzione BBÎ Fitetti | 27 Obbligazioni I I T , TI 30 Obbligazioni Circolazione Delegazione Forme Classificazione Pagamento 31
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