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Riassunti di istituzioni di diritto romano - Fonti - 2, Schemi e mappe concettuali di Diritto Romano

Riassunto dettagliato e personale delle lezioni sul capitolo delle fonti del libro ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Eva Cantarella

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2013/2014

In vendita dal 20/01/2014

gorrins
gorrins 🇮🇹

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Scarica Riassunti di istituzioni di diritto romano - Fonti - 2 e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Romano solo su Docsity! 2. FONTI Quando Roma fu fondata vi era un sistema elementare di diritti: IUS QUIRITIUM. Era fondato su: I. Proprietà II. Norme del Diritto di Famiglia III. Matrimonio IV. Potestà Paterna Successivamente: Ius Quiritium + norme del diritto di credito = IUS CIVILE: – era un diritto riservato ai cittadini romani – era un diritto non scritto fondato quindi su norme consuetudinarie Quando i Romani dovevano stipulare contratti con gli stranieri usavano il IUS GENTIUM che era: – un diritto internazionale – non scritto Nel 242 aC Roma inizia ad espandersi e quindi bisognava regolare i rapporti con gli stranieri. Viene così nominato un Magistrato, il PRETORE PEREGRINO, a cui viene affidato il compito di creare un nuovo sistema di norme per regolare i rappporti tra Romani e Stranieri nell'Impero Romano. Il Magister ( la cui carica valeva 1 anno) pubblicava un editto con scritte le nuove norme per regolare i rapporti Romani-Stranieri. Vi è quindi un altro Ius che prende spunto dal Ius Gentium: IUS HONORARIUM. Questo insieme di leggi viene considerato migliore degli altri, così, viene istituito anche un PRETORE URBANO che pubblicava il proprio editto prendendo spunto dal Ius Honorarium ma col compito di regolare i rapporti tra i Romani. La CONSUETUDINE si basa sul ripetersi di soluzioni che il diritto da a degli eventi reali quindi impiega molto tempo a essere riformato. Il Ius Honorarium serviva ad ADIUVARE, SUPPLIRE e CORRIGERE il Ius Civile. FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: 1. In Età Arcaica: I. Mores Maiorum: [tradizioni giuridiche degli antenati]. Sono consuetudini antiche ripetute per lungo tempo che quindi venivano considerate leggi nonostante non fossero scritte da nessuna parte. II. Leges Rege: [leggi dei re]. È incerta la loro esistenza ma se sono esistite riguardavano solo pochi aspetti. III. Interpretatio Pontificium: [interpretazioni dei pontefici che erano sacerdoti che conoscevano i contenuti dei mores]. I pontefici a richiesta di un individuo risolvevano dubbi per risolvere problemi. Tuttavia interpretavano i mores senza spiegare le proprie motivazioni finendo così per creare un nuovo diritto. Roma allora era divisa tra Patrizi e Plebei. Quando tra loro sorgevano problemi giudiziari si rivolgevano ai pontefici che però tendevano a fare gli interessi dei patrizi. Per questo motivo tra il 451-450 aC venne nominata una commissione di 10 individui che avevano il compito di mettere per iscritto i principali mores su 12 tavole di legno → LEGGE DELLE 12 TAVOLE. IV. Leggi Comiziali: [durante la Repubblica]. È un diritto nuovo approvato come tale dal popolo riunito nei comizi centuriati. Venivano soprattuttto usate per regolare alcuni aspetti del diritto pubblico e quindi per l'organizzazione dello stato. Ma i voti con maggiore valenza appartenevano ai patrizi ma ciò venne preteso anche dai plebei. Quindi nel 286 aC venne istituita la LEX ORTENSIA secondo cui le leggi approvate dai soli plebei hanno uguale valore alle leggi comiziali: le PLEBI SCITA.
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