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La situazione delle donne in Cina - multiculturalismo giuridico, Sintesi del corso di Diritto

Riassunti in materia di multiculturalismo giuridico inerenti alla situazione della donna in Cina dal passato ai giorni d'oggi e relative normative.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

In vendita dal 16/02/2014

sordix
sordix 🇮🇹

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Scarica La situazione delle donne in Cina - multiculturalismo giuridico e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! LA SITUAZIONE DELLE DONNE IN CINA: Oggi il diritto cinese garantisce alla donna la stessa posizione dell’uomo. La Costituzione della Repubblica Popolare cinese (1982) riconosce alle donne uguali diritti rispetto agli uomini. ART. 48: Le donne godono di diritti uguali a quelli degli uomini sotto ogni aspetto della vita. Lo stato tutela i diritti e gli interessi delle donne, applica il principio della medesima retribuzione a uomini e donne per il medesimo lavoro, forma e impiega donne-quadri. ART. 49: “Il matrimonio, la famiglia, le madri e i bambini sono protetti dallo stato. Ambedue i coniugi hanno il dovere di attuare la pianificazione delle nascite. I genitori hanno il dovere di allevare ed educare i figli minorenni; i figli adulti hanno il dovere di sostenere ed assistere i genitori. È vietato sabotare la libertà di matrimonio, è vietato maltrattare i vecchi, le donne ed i bambini” MA esistono ancora forti disparità di genere. ES.: “le figlie perdute della Cina”: infanticidi e aborti selettivi nei confronti delle bambine, suicidi delle donne nettamente superiori a quelli degli uomini. Come si spiegano tali fenomeni? La tradizione è più forte delle regole giuridiche e occorre analizzare la situazione prima dell’entrata in vigore delle norme. Bisogna capire quali sono le forze motrici che ancora hanno il sopravvento in molti casi. IL DIRITTO CINESE ATTUALE: è il risultato di una lunga evoluzione segnata da una tradizione millenaria. Ha le caratteristiche del diritto tradizionale/classico e, quindi, non è basato sulla legge scritta né sul senso di giustizia dello Stato, non concepisce un diritto formalistico né tecnicamente elaborato con terminologia e lessico particolari. DIRITTO E MORALE: la morale ha il primato sulla legge: l’educazione del popolo era il mezzo più sicuro e civile per organizzare la società, leggi e tribunali sono per i cinesi mezzi di coazione inadatti per realizzare l’ideale di una società civilizzata dal di dentro. L’IMPOSTAZIONE CONFUCIANA: a partire dal 22 sec. a.C. il CONFUCIANESIMO viene eletto come dottrina politica ufficiale di Stato. Da ciò deriva il complesso sistema etico che per millenni ha regolato Stato e società cinesi. Fino al XX sec. il sistema giuridico cinese è stato indipendente dai sistemi occidentali e per questo si mostra così differente. IL “LI” E IL “FA”:  IL LI: rappresenta le norme etiche confuciane che costituivano l’elaborazione delle consuetudini e delle credenze preesistenti; il LI si traduce con la parola RITO. o Ha un valore pratico: ordinare la società. o Ha un valore simbolico: conformare il mondo degli uomini ai principi che reggono il mondo naturale per mantenere in armonia l’intero universo.  IL FA: è il diritto in senso formale, è la cosa più vicina al diritto in senso occidentale. È il diritto scritto contenuto nei codici imperiali (molto diversi da quelli occidentali). Si tratta di compilazioni non sistematiche ad impronta casistica da cui era assente qualsiasi forma di concettualizzazione. LA FAMIGLIA, RUOLO CENTRALE NELL’ETICA CONFUCIANA: non doveva estinguersi poiché fattore di stabilità sociale e politica. Ha un valore quasi sacrale e la religiosità si esprimeva mediante il culto degli antenati e attraverso l’idea che la stirpe dovesse perpetuarsi all’infinito. o IL DIRITTO DI SUCCESSIONE: veniva regolamentata la continuazione della famiglia in generale, non tanto come mero trasferimento di beni: il diritto si interessa alla successione per garantire il culto degli antenati. Non esiste libertà di testare. o IL CULTO DEGLI ANTENATI: alle cerimonie partecipavano di diritto tutti i discendenti maschi dell’antenato. Alle donne era proibito partecipare: nella concezione naturalistica della famiglia erano considerate come appendici dei soggetti maschili (considerati elementi costitutivi della famiglia). o GLI EREDI: erano tali sono i discendenti diretti maschi; le donne erano escluse. Senza un figlio maschio era impossibile tramandare il nome e la famiglia si estingueva: in tal caso veniva imposta l’adozione. o IL MATRIMONIO: era considerato un dovere, ma il più delle volte erano i genitori a decidere (spesso prima ancora della nascita) i “matrimoni combinati” e gli sposi non si conoscevano fino al giorno delle nozze. Un uomo poteva avere una moglie e più concubine (ostilità tra donne) i cui figli maschi erano equiparati tra loro per garantire il culto degli antenati. La vendita delle bambine era prassi ammessa. o SOTTOMISSIONE DELLA DONNA: deriva dalla tradizione cinese che si protrae fino all’inizio del XX sec. e in certi casi anche oltre: nelle campagne la suddivisione della terra avviene in base all’esistenza di figli maschi. I modelli giuridici occidentali arrivano solo nel XIX sec. LA CINA E I PAESI OCCIDENTALI:  XVIII sec.: la Cina commercia con l’occidente senza subire influenze;  XIX sec.: le delegazioni occ. hanno la meglio e sottraggono gran parte della sovranità all’Impero;  1842: Guerra dell’oppio e trattato di Nanchino cui UK ottiene Hong Kong;  1900: Guerra dei Boxer;  1912: ultimo imperatore (PU YI)della dinastia QING viene deposto;  Nasce la Repubblica con SUN YA TSEN, ma parte del Paese è nelle mani dei “signori della guerra”. o NUOVE LEGGI DI STAMPO OCCIDENTALE: introduzione delle 6 leggi LIU FA; c.p., c.c., c.p.p., c.p.c., il testo delle leggi amministrative e la Costituzione. o IL CODICE CIVILE DEL 1929: Codifica in materia successoria e in materia matrimoniale una serie di norme in aperto contrasto con la tradizione giuridica passata: • Volontarietà del matrimonio = art. 972: “L’accordo matrimoniale è concluso di comune accordo tra l’uomo e la donna”. • Libertà di testare = art.1187: “Una persona può liberamente disporre del proprio patrimonio per mezzo di testamento, purché non violi le norme sulla quota legittima”. o RECEPIMENTO MODELLI OCCIDENTALI: vengono vietati il concubinato, la vendita delle bambine e i maltrattamenti alla moglie. La tradizione ha però ancora un forte impatto. Es.: la crudeltà del coniuge è causa di divorzio secondo il codice soltanto se i maltrattamenti subiti dalla donna necessitavano di una terapia medica ed erano così frequenti da costituire un comportamento abituale.
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