Scarica Tesina sul pubblico ministero e la polizia giudiziaria e più Tesine di Maturità in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I PROTAGONISTI
DELLE INDAGINI
PRELIMINARI:
IL P.M. ELA P.G.
L’attività di Polizia giudiziaria
Shirley Lorenti Protagonisti delle indagini preliminari sono il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria. Il p.m., come organo inquirente, dirige e svolge le indagini preliminari, doverosamente collaborato in questa importante attività investigativa, finalizzata all’accertamento del fatto e all’individuazione del colpevole, dalla Polizia giudiziaria. Vediamo, innanzitutto, come sono organizzati questi due soggetti fondamentali della fase pre processuale delle indagini preliminari. Per quanto riguarda il p.m., gli uffici sono strutturati in livelli organizzativi, sulla base delle competenze territoriali degli uffici giudicanti. In particolare l’art. 51 c.p.p. stabilisce che le funzioni di PM sono esercitate: • nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio; • nei giudizi di impugnazione, dai magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione. Vi è poi una competenza funzionale, relativa ai giudizi su alcuni tipi di delitti previsti dall'art. 51, comma 3bis c.p.p., di carattere grave, quali associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, reati sessuali, ecc., per i quali le attribuzioni sono organizzate diversamente. In particolare, le funzioni di p.m. sono esercitate: • nei giudizi di primo grado, dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello; • nei giudizi di appello o innanzi alla Corte di Cassazione, dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, presso la stessa Cassazione a Roma. 2 L’attività di p.g. è anche preliminare, in quanto volta a fornire al p.m. l’input investigativo, e ausiliaria in quanto, come stabiliscono gli artt. 56 e 327, il p.m. ha, in via preventiva o successiva, poteri di controllo sull’operato della p.g. e questa ha, a sua volta, doveri di informativa immediata. L’ambito delle indagini di p.g., infatti, è implicitamente e in sé condizionato dalla necessità di non incidere in modo irreversibile sulle scelte future del pubblico ministero e, in particolare, di non concretarsi, all’insaputa di quest’ultimo, nel compimento di atti irripetibili salvo che ciò non sia imposto da situazioni di assoluta urgenza. Proprio sotto il profilo dei suoi rapporti con l’attività di indagine del p.m., l’attività di p.g. può essere distinta in un’attività ad iniziativa, posta in essere in un momento nel quale il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, e in un’attività successiva, consistente nel compimento di specifici atti ad essa delegati dal pubblico ministero già intervenuto nella direzione delle indagini. A norma degli artt. 347357 c.p.p., l’attività ad iniziativa consiste nel compimento di qualsiasi legittima attività di informazione, investigazione e assicurazione diretta alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole. Va detto che, nella disciplina prevista dal codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al p.m.; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive di quest’ultimo, dopo il cui intervento la polizia giudiziaria, non solo deve compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le attività di indagine necessarie nell’ambito delle direttive impartite al fine dell’accertamento dei reati. Durante questa fase, dunque, l’attività della polizia giudiziaria non soffre di limitazioni alcune quanto alla natura degli atti, che possono essere tanto atti tipici, che il codice disciplina quanto a scopi e a presupposti, quanto atti atipici, a carattere informale, individuati solo nello scopo e non nei loro presupposti o nelle loro forme di realizzazione. Ciò è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2655 dell’8 aprile 1997: “dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p., si evince il principio dell’atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete il potere – dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal p.m. direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono 5 diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose, ancorché non espressamente indicati nell’elencazione contenuta nell’art. 348 predetto, che deve considerarsi meramente esemplificativa”. Il principio generale secondo il quale la p.g. può compiere a iniziativa qualsiasi atto di indagine soffre però di alcune eccezioni. Alla p.g., infatti, è fatto divieto, espresso o implicito, di compiere ad iniziativa alcuni atti, e in particolare: • l’assunzione di sommarie informazioni dall’arrestato e dal formato; • il sequestro di plichi o corrispondenza; • l’ispezione personale; • l’interrogatorio in senso tecnico; • le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri presso i difensori e i consulenti; • le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; Sono, poi, implicitamente vietati tutti gli atti che possono incidere in modo irreversibile sulle future scelte del p.m. o che sono in contrasto con le direttive da questi eventualmente date (si tratta di un limite legato al carattere ausiliare dell’attività di p.g.). Oltre agli atti posti in essere in piena autonomia, la polizia giudiziaria svolge anche attività su delega del p.m. Trasmessa la notizia di reato all’autorità giudiziaria, infatti, la direzione delle indagini compete a quest’ultima. A partire da questo momento la p.g. si muove nel rispetto delle direttive promananti dal p.m. Questi può emanare direttive, intese come indicazioni di carattere generale, eventualmente richiamando protocolli di indagine già concordati o comunque sperimentati in altre indagini, o impartire deleghe contemplanti specifiche attività investigative. Tali deleghe, ovviamente, circoscrivono in ambiti ben definiti i compiti della p.g., limitati al compimento di singoli atti, e riducendo pertanto il suo margine di autonomia. Passando all’analitica disanima dell’attività di p.g., la prima operazione che viene eseguita dagli agenti e dagli ufficiali di p.g., intervenuti dove si è verificato un reato, consiste nel mantenere 6 inalterato lo stato dei luoghi in attesa dell’intervento degli operatori della polizia scientifica, i quali compiono il sopralluogo al fine di ricercare tutte le possibili tracce che potrebbero essere presenti sul posto. Stabilisce, infatti, l’art. 348 c.p.p. che: “la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole; a tal fine procede tra l’altro alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione delle stesse”. La zona va “protetta”, impedendo l’accesso a personale non autorizzato, allo scopo di evitare contaminazioni e inquinamenti. Dopo aver provveduto, nell’immediato e in via autonoma, all’assicurazione delle fonti di prova, la p.g. ha l’obbligo di comunicare al p.m. la notizia di reato senza ritardo (immediatamente, se si tratta di reati concernenti la criminalità organizzata; se, invece, si tratta di atti che prevedono l’assistenza di un difensore, la comunicazione deve essere trasmessa entro 48 ore dal compimento dell’atto). Un ruolo centrale, nell’attività di p.g., ha la figura dell’indagato, a cui, in questa fase preprocessuale, l’art. 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell’imputato. Alla esigenza primaria della sua identificazione è preordinata la possibilità di procedere, se necessario, a rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici, a prelievi di capelli o di saliva per risalire al DNA. E’ pure previsto il potere per la p.g. di accompagnare l’investigato nei propri uffici e trattenerlo per non oltre 12 ore, senza avviso al p.m., o non oltre le 24 ore, previo avviso orale al p.m., sempre per finalità di identificazione. In caso di flagranza, la p.g. ha l’obbligo da arrestare l’indagato se si tratta di un delitto non colposo punibile con pena superiore nel massimo ad anni tre oppure di un delitto colposo punibile con una pena non inferiore nel massimo ad anni cinque, ma la facoltà di arresto deve essere rapportata alla gravità del fatto oppure alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Anche fuori dei casi di flagranza, la p.g., sempre che il p.m. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, quando ricorra pericolo di fuga fondato su specifici elementi, può procedere al fermo dell’indagato in presenza di gravi indizi di reità in ordine a un delitto punibile con pena superiore nel massimo ad anni sei, ma non inferiore nel minimo ad anni due. L’attività investigativa diretta ad acquisire informazioni sul fatto reato e sul suo autore, poi, può avvalersi dell’aiuto dello stesso indagato se è disposto a collaborare. 7 in modo significativo (e ben oltre i confini della normale cooperazione tra organi istituzionali) sulle strategie anticrimine delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ovviare a questi inconvenienti, appare quindi necessario introdurre alcuni correttivi al sistema attuale, che ridisegnino il ruolo del pubblico ministero attribuendogli in modo inequivoco un compito di direzione solo processuale delle indagini che non modifichi gli spazi della investigazione di polizia e che proietti il pubblico ministero stesso solo verso il processo e l’accertamento delle singole responsabilità a questo demandate, nel rispetto dei principi costituzionali e in attuazione di quanto voluto dal codice. 10 Bibliografia: Il segnalamento e il sopralluogo, come agire sulla scena del delitto, Salvino Paternò, Pierfranco Diana. La polizia giudiziaria: organizzazione, poteri investigativi e cautelari: arresto in flagranza e fermo, Federico Scioli. Gli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria nell'indagine preliminare, Anna Poggi, Cosimo Damiano Cavalera. La pratica di polizia giudiziaria, Loris D'Ambrosio. 11