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Dispensa sull'attività amministrativa - Università di Giurisprudenza di Modena, Dispense di Diritto Amministrativo

Dispensa sull'attività amministrativa: esame della disciplina.

Tipologia: Dispense

2012/2013

In vendita dal 28/08/2013

manumed
manumed 🇮🇹

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Scarica Dispensa sull'attività amministrativa - Università di Giurisprudenza di Modena e più Dispense in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: esame della disciplina Amministrazione in senso oggettivo ⁼ attività, cioè insieme degli atti, delle operazioni e dei comportamenti con cui si provvede alla cura in concreto degli interessi pubblici, quali sono individuati e precisati nell’ordinamento giuridico. Fra tali comportamenti, vanno inclusi anche quelli che si concretano nell’inerzia della p.a., come nel caso del silenzio-assenso, del silenzio-diniego, del silenzio-rifiuto o del silenzio- inadempimento. Amministrazione in senso soggettivo ⁼ apposito potere, distinto apparato di enti ed organismi pubblici. Le due nozioni di amministrazione non coincidono, e devono essere tenute fra loro distinte; è possibile, infatti, che soggetti della p.a. (in senso soggettivo) siano chiamati a svolgere attività e funzioni pubbliche di tipo diverso, così come è possibile che attività e funzioni amministrative (p.a. in senso oggettivo) siano svolte da altri poteri pubblici o da soggetti privati. ? Come può essere svolta l’attività amministrativa ? Sia attraverso i normali strumenti di diritto privato, sia attraverso gli appositi strumenti di diritto pubblico → in Italia, come in altri paesi dell’Europa continentale, l’attività amministrativa è assoggettata a un regime giuridico particolare, caratterizzato da proprie norme, istituti e principi, e quindi da una propria autonomia rispetto alle altre parti dell’ordinamento. I soggetti preposti all’attività amministrativa hanno particolari poteri e particolari doveri o responsabilità, funzionali al compito ad essi assegnato di provvedere alla cura dell’interesse pubblico, considerati dal legislatore di rilievo preminente rispetto agli interessi degli altri soggetti dell’ordinamento. Quindi i soggetti della p.a. sono in una posizione di SUPREMAZIA o AUTORITA’. NORME SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Legge n.241 del 1990: prima disciplina generale dell’attività amministrativa, che ha ad oggetto il procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e definisce già alcuni principi generali espressamente riferiti ad essa. Integrazioni e modifiche con legge n.15 del 2005: “norme generali sull’azione amministrativa” & legge n.80 del 2005 → definizione dei principi generali dell’azione amministrativa, più puntuale definizione dell’ambito di applicazione della disciplina contenuta nella legge, precisazioni importanti in ordine ai regimi giuridici. ↓ Viste le numerose innovazioni, si può ben dire che la legge 241/1990 è oggi la “legge generale sull’azione amministrativa” Art.1, legge 241/90: nel caso di attività amministrativa in senso oggettivo e soggettivo, cioè posta in essere da soggetti della p.a., che si svolge mediante l’adozione di atti di natura non autoritativa, si applicano le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente (comma 1-bis). Nel caso, invece, di attività amministrativa svolta da privati (quindi attività solo in senso oggettivo) deve essere assicurato il rispetto NON di tutte le norme MA SOLO dei principi cui è assoggettata anche l’azione delle p.a. (comma 1) → principi generali dell’attività amministrativa: si applicano all’attività posta in essere per la cura di interessi pubblici, sia secondo le norme del diritto pubblico che secondo quelle del diritto privato, da tutti i soggetti pubblici e privati preposti all’esercizio di attività amministrative. PRINCIPI GENERALI:  Principio di trasparenza: consente al pubblico, o quanto meno ai diretti interessati, di accedere, e quindi di prendere conoscenza, di quelle stesse attività e decisioni e delle relative motivazioni; è menzionato a fianco dell’imparzialità dell’azione amministrativa, come una delle finalità perseguite attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A fondamento di esso sta il diritto degli amministrati di essere informati delle attività poste in essere dall’amministrazione.  Principio di pubblicità: impone all’amministrazione di esternare e portare a conoscenza dei terzi le sue attività e le sue decisioni, nonché le motivazioni che ne sono alla base; a fondamento di esso sta il dovere dell’amministrazione di informare.  Principi costituzionali fondamentali: principio democratico, principio di legalità, principio di buona andamento, principio di imparzialità.  Principi dell’ordinamento comunitario: molti di essi sono stati identificati dalla giurisprudenza (con ricognizione) con riferimento all’attività amministrativa, ma molti altri, pur non essendo esplicitamente richiamati, trovano fondamento nel richiamo delle norme costituzionali [principio democratico, principio di legalità, principio di uguaglianza] o possono farsi rientrare fra i fini determinati dalla legge, nel senso più lato e comprensivo di tutti i principi dell’ordinamento [principio di logicità, principio di ragionevolezza ecc.] RINVIO: art.1 comma 1 legge 241/90 Varie incertezze quanto al significato da attribuire al RINVIO AI PRINCIPI COMUNITARI Certamente, si rinvia ai principi comunitari codificati dai trattati, da altre fonti di diritto comunitario, e alle sentenze della Corte di Giustizia comunitaria → queste fonti hanno valore nell’ordinamento interno nazionale italiano per effetto del combinato disposto degli artt. 11 e 117 della costituzione. Significato del rinvio ⁼ estensione di tali principi dall’ambito di applicazione dell’ordinamento comunitario all’interno dell’ordinamento nazionale, almeno per ciò che attiene l’attività amministrativa, sia in senso oggettivo che in senso soggettivo, nell’ambito dei settori di sua pertinenza. Mancando un preciso catalogo dei principi, non è agevole individuare l’effettiva portata del rinvio. ↓ ? Il rinvio si riferisce a TUTTI i principi dell’ordinamento comunitario, o solo a quelli inerenti l’attività amministrativa [definiti “principi generali amministrativi” & principi specifici con riferimento a delimitati settori dell’attività amministrativa] ? tradizionale attività amministrativa, attraverso una rigida e formale procedimentalizzazione, siano comunque assicurati anche quando gli effetti propri di una dichiarazione pubblica siano realizzati con mezzi privatistici di diritto comune. 2. l.15/2005 art.22: norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, che valgono sia per soggetti di diritto pubblico che per soggetti di diritto privato, anche se per questi ultimi limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art.22 comma 1 lett.e). ↓ Queste due espressioni non sono del tutto coincidenti fra loro → 1. sembrerebbe implicare un atto normativo o amministrativo di preposizione all’esercizio di attività amministrative di soggetti privati, per esempio conferimenti di munera pubblici ai privati:  concessione  regolazione (assegnazione di compiti di servizio universale)  privatizzazione ( costituzione di enti formalmente privati, ma in rapporto strumentale con altri enti pubblici o cmq titolari di diritto pubblico o con i caratteri propri degli organismi di diritto pubblico  esternalizzazione → 2. sembrerebbe che il riferimento a qualunque attività di pubblico interesse sia riferita a qualunque attività svolta da soggetti privati in funzione dell’interesse pubblico, prescindendo da un atto di preposizione all’esercizio di tale attività, purché questa sia disciplinata dal diritto nazionale o comunitario in quanto di pubblico interesse. La nozione di interesse pubblico verrebbe quindi a corrispondere, almeno in parte, a quella di interesse generale a cui fa riferimento art.118 Cost. In questo caso, a giustificare l’equiparazione dei privati alle p.a. per l’applicazione delle norme sul diritto di accesso sarebbe la particolare disciplina prevista per tale attività, in quanto preordinata appunto ad assicurare che essa sia svolta nel pubblico interesse, e non già un atto normativo o amministrativo di preposizione a tale attività. ↓ Estensioni diverse delle due norme: 2. è più estesa di 1. DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DA PARTE DI REGIONI ED ENTI LOCALI l.15/2005 reca norme generali sull’azione amministrativa ed opera con ambiti differenziati secondo i diversi soggetti di p.a. Nuove norme che mirano a conformare la disciplina dell’azione amministrativa secondo i criteri di riparto delle competenze legislative fissate dal Titolo V Cost. riformato nel 2001. o Legislazione esclusiva dello stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali & giustizia amministrativa o Legislazione concorrente stato-regioni: riserva alla legislazione dello stato per la determinazione dei principi fondamentali che costituiscono, quindi, un limite per il legislatore regionale o Legislazione esclusiva delle regioni: non vi è alcun accenno ad un limite generale dato dal legislatore nazionale. Queste NON POSSONO ESSERE LIMITATE, COME LE ALTRE, attraverso l’estensione di tutte le norme di cittadino nei confronti dell’amministrazione, dirette a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale. SONO INVECE LIMITATE dai principi della l.241/90 → principio democratico, di legalità, di imparzialità, di buon andamento, principi comunitari di rilevanza “costituzionale” generale → costituiscono certamente un limite alle determinazioni del legislatore regionale, anche nelle materie di competenza residuale o esclusiva.
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