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Diritto Privato dei Finanziamenti - Il mutuo, Appunti di Economia E Diritto

Appunti di Diritto Privato dei Finanziamenti, libro "Il nuovo diritto bancario" di C. De Sinno

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 02/03/2014

Blandix25
Blandix25 🇮🇹

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Scarica Diritto Privato dei Finanziamenti - Il mutuo e più Appunti in PDF di Economia E Diritto solo su Docsity! IL MUTUO (1813 c.c.) Mentre i precedenti contratti sono contratti bancari in quanto una delle parti deve essere la banca, il mutuo può essere posto in essere da soggetti anche se non sono banche e nel c.c. non viene messo infatti tra i contratti bancari. E’ il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro e l’altra parte si impegna a restituire la stessa quantità di beni prestati. Il contratto si perfeziona nel momento in cui la casa viene consegnata, e pertanto è un contratto reale. Nel momento in cui il contratto è concluso, l’altra parte si impegna a restituire la casa. La proprietà della casa oggetto del contratto passa di proprietà nel momento in cui viene consegnata, e il mutuante in cambio ottiene il diritto di ottenere la restituzione di quanto prestato. La rischiosità viene attenuata dalla presenza della garanzia, che deve coprire oltre il valore della casa oggetto del mutuo, anche gli eventuali interessi. La normale garanzia del mutuo è l’ipoteca e si costituisce mediante atto scritto in pubblici registri. Era fondamentale nel vecchio ordinamento bancario la distinzione tra mutuo ordinario e mutuo fondiario. Attualmente esiste ancora il mutuo fondiario e possono accedervi tutti gli istituti di credito: è quel mutuo concesso alla garanzia ipotecaria di primo grado nel debitore. Il mutuo non è un contratto caratterizzato dalla necessaria destinazione del finanziamento; nello schema base fornito dal c.c. il mutuo non è configurato come contratto di scopo. Il mutuo di scopo è ammesso, ma è un contratto atipico. In questo caso, l’eventuale deviazione del finanziamento sarà causa di invalidità del contratto. Esempio di mutuo di scopo è il mutuo edilizio, scomparso dal TUB e pertanto è da considerarsi contratto atipico di scopo. Essendo contratto atipico, per forza di cose sarà contratto consensuale e non reale. L’art. 1815 dispone che, se non ci sono patti contrari, il mutuatario deve corrispondere interessi al mutuante. Se sono applicati interessi usurari, sempre secondo lo stesso articolo, la clausola è nulla e non ci sono corrisposti interessi. La norma ha carattere generale in quanto non si riferisce prettamente al mutuo ma a tutti i contratti ed inoltre, non solo ai singoli creditori, ma anche alle banche. Il tasso nel mutuo può essere fisso o variabile. Nel caso in cui è stato stipulato un contratto a tasso fisso che a distanza di anni il tasso ha superato il tasso soglia, la giurisprudenza ha forzato la norma trasformando quei determinati mutui da onerosi a gratuiti. Tuttavia, trattandosi di un creditore non in mala fede in quanto, al tempo della stipulazione del contratto il tasso era entro il tasso soglia, si applica la iscrizione automatica di norma, disciplinata sempre dal c.c. in modo da farlo rientrare nei limiti del tasso soglia. Ma ciò alle banche non piace. Nell’ipotesi in cui un mutuatario trovi un nuovo mutuante che gli offre condizioni migliori, il mutuatario può trasferire il mutuo. La legge impone in questo caso il divieto di costi accessori da parte di istituti di credito. La prassi bancaria conosce una forma chiamata mutuo di ricapitalizzazione aziendale. E’ una forma rivolta alle imprese e riguarda un rapporto contrattuale tra banca e imprese che normalmente viene regolato in c/c. Qualora le garanzie si siano dimostrate insufficienti, si stipula un nuovo contratto tra banca e impresa col quale la banca concede un finanziamento ulteriore sottoforma di mutuo, perdendo l’esigibilità del credito. Essendo la banca il soggetto nei confronti dei quali l’azienda ha il debito, è come se la banca finanziasse se stessa. La giurisprudenza non guarda bene questo contratto in
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