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Diritto Penale I - Diritto Penale II - riassunti, Sintesi del corso di Diritto Penale

Diritto Penale. Le forme di manifestazione del Reato: delitto tentato, concorso di persone, reato circostanziale. Le conseguenze giuridiche del reato : le pene, le pene principali e accessorie, pene detentive e pecuiarie.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

In vendita dal 30/05/2013

grecoa85
grecoa85 🇮🇹

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Scarica Diritto Penale I - Diritto Penale II - riassunti e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Le 3 forme di manifestazione del reato sono: 1) DELITTO TENTATO; 2) CONCORSO DI PERSONE; 3) REATO CIRCOSTANZIALE. La norma incriminatrice è strutturata prevedendo dei margini edittali. IL DELITTO TENTATO Il delitto tentato è un delitto che non ha avuto consumazione, cioè non è giunto a compimento, perché non si è verificato l'evento avuto di mira dal colpevole o non si è perfezionata la sua condotta, per ragioni indipendenti dalla sua volontà. L'autore viene punito perché ha posto in essere una condotta pericolosa con l'intenzione di cagionare l'evento costitutivo del delitto. La nozione di delitto tentato va considerata in contrapposizione a quella di delitto consumato: consumato è il delitto che si porta a termine e corrisponde a tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, della figura incriminatrice speciale. Nel codice Rocco i due comportamenti sono puniti allo stesso modo. Il delitto tentato, se da un punto di vista obiettivo appare un minus rispetto al reato consumato, sotto il profilo sostanziale è certamente un reato perfetto, presentando di esso tutti gli elementi essenziali. Per questo motivo, il reato tentato è assoggettato a pena così come quello consumato, anche se per esso viene comminata una pena minore rispetto a quella prevista per lo stesso reato nella forma consumata. Nel nostro sistema al tentativo si accompagna un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all’azione consumata. Il nostro sistema è un sistema di tipo oggettivo in cui viene realizzata la protezione dei beni giuridici. Si tratta di un modello garantistico. La forma tentata è prevista, cioè è penalmente rilevante, solo per i delitti, non altrettanto per le contravvenzioni. Art. 56 Delitto tentato Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte (1); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. L'ipotesi del mancato verificarsi dell'evento (c.d. tentativo compiuto) può seguire e quindi riguardare tanto l'azione quanto l'omissione diretta a cagionare l'evento: Tizio spara a Caio e manca il bersaglio, oppure lo colpisce e Caio viene prontamente soccorso e curato e non muore; viene scoperta e interrotta l'omissione della terapia per far morire l'ammalato. L'ipotesi del mancato compimento dell'azione (c.d. tentativo incompiuto) può riguardare tanto la figura delittuosa con evento naturalistico (non si compie l'azione diretta ad uccidere, per es. per l'intervento della polizia) quanto quella di semplice azione (es., il furto, nel caso del ladro che, sorpreso mentre ruba, si dà alla fuga senza nulla asportare). Tale mancato compimento dell'azione non dev'essere dovuto, comunque, alla volontà del colpevole, che cioè interrompe volontariamente la sua azione, perché in tal caso siamo nell'ipotesi della desistenza prevista nel terzo comma dell'art. 56 come non punibile. Il tentativo non è configurabile nei reati colposi. Dall’art. 56 si evince che si parla di delitto e non di reato; in generale, quindi il tentativo delle contravvenzioni non è punibile, per cui il legislatore applica sanzioni solo per i fatti compiuti e non tentati. Il tentativo non è configurabile neanche nei delitti preterintenzionali perché l’evento aggravato è successivo alla condotta di base. 1 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Secondo la dottrina il tentativo non dovrebbe essere configurabile nemmeno nei reati di pericolo perché questi ultimi sono l’anticipazione della soglia della punibilità (è come se si punisce il pericolo di un pericolo). Per quel che concerne il reato omissivo in relazione al tentativo sorgono dei problemi: nel reato omissivo la consumazione avviene istantaneamente; nei reati omissivi propri si dice che il tentativo non è mai configurabile. Il tentativo nel reato omissivo si può configurare solo quando il soggetto abbia posto in essere un’attività impeditiva della realizzazione del dovere (questo vale per i reati omissivi propri). Relativamente all’elemento soggettivo del delitto tentato esso è configurabile esclusivamente nella forma del dolo. Pertanto, è inammissibile il tentativo per i reati colposi o per quelli preterintenzionali, mancando in questi reati l’intenzione di commettere il fatto contemplato dalla norma incriminatrice. Quando il delitto tentato è considerato penalmente rilevante? ELEMENTI STRUTTURALI DEL TENTATIVO:  IDONEITÀ DEGLI ATTI;  DIREZIONE NON EQUIVOCA DEGLI EVENTI. Questa formula implica l’inclusione sia degli atti esecutivi ma anche preparatori, mentre nella Costituzione Napoleonica si dava rilevanza solo agli atti esecutivi. Pertanto criteri normativi, di configurabilità del tentativo sono l’idoneità e la direzione non equivoca (l’univocità) degli atti a commettere un delitto. IDONEITA’ DEGLI ATTI: E’ il primo requisito dell’art. 56 Come si stabilisce il fattoche un atto è idoneo a produrre un delitto? L’idoneità va valutata oggettivamente. L’atto deve essere in grado di causare l’evento. L’idoneità deve essere valutata in concreto cioè tenendo conto delle circostanze concrete in cui il soggetto ha operato Gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere il delitto in quanto se ne possa dedurre fuori da ogni ragionevole dubbio l'intenzione delittuosa dell'agente. Acquistare una pistola è un atto idoneo a commettere un omicidio, ma non è ancora univoco in tal senso. Dal punto di vista probatorio, sono innumerevoli le ragioni per cui una persona può acquistare una pistola. Dal punto di vista sostanziale, chi appunto lo faccia per uccidere può benissimo, nel frattempo, cambiare idea. Commette atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere chi spara, sbagliando il bersaglio; chi preme il grilletto, della pistola che s'inceppa; chi prende la mira, fermato nel frattempo dalla polizia che è intervenuta. Perché si abbia tentativo oltre all’idoneità occorre la direzione non equivoca degli atti (c.d. direzione non equivoca), valutata anch’essa dal punto di vista oggettivo. La forma tentata necessita comunque dell’elemento soggettivo. L’univocità rappresenta una caratteristica oggettiva della condotta, tale da denotare di per sé l’attitudine a provare il proposito criminoso, tenuto anche conto del contesto in cui i vari atti dell’agente sono inseriti. Applicando entrambi i criteri su esposti è possibile valutare se determinati atti posti in essere dall’agente, configurino o meno un tentativo (ad es.: accostarsi alla vittima o alla casa da derubare non costituiscono ancora atti univoci; lo diventano invece se il ladro viene sorpreso a scalare il muro di cinta della villa o se il maniaco assale una fanciulla appena entrata in casa). 2 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO  Comuni, circostanze che possono essere applicate a tutti i reati, comportano una variazione della pena fino a 1/3;  Speciali, circostanze previste per singoli modelli di reato o per particolari tipologie, determinano una variazione superiore a 1/3 Nell’art. 70 c.p. è rappresentata la distinzione relativa al contenuto fra le:  circostanze oggettive, concernono la natura, l’oggetto, il tempo, il luogo dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, le condizioni o qualità personali dell’offeso(elementi esterni all’individuo offeso);  circostanze soggettive, riguardano invece le condizioni o qualità personali del colpevole, l’intensità del dolo o il grado della colpa ed i rapporti tra colpevole ed offeso. (l’imputabilità e la recidiva). CIRCOSTANZE TIPICHE E CIRCOSTANZE GENERICHE Sono circostanze tipiche quelle circostanze descritte in maniera precisa, quelle cioè in cui si rispetta il principio di legalità; Sono circostanze generiche quelle circostanze definite in modo approssimativo. Quale è l’effetto delle circostanze? E’ una variazione dell’ammontare della qualità della pena. Un'altra distinzione fra le circostanze (tanto aggravanti quanto attenuanti) riguarda la misura della variazione di pena che vi è connessa. Secondo l'art. 64 c.p., che disciplina l'«Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante», “Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso”. “Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta”. Secondo l’art. 65 c.p., sotto la rubrica “Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante”, “Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni [Per i delitti previsti nel codice penale la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal d.lgs.lgt. 10.8.1944, n. 224]; 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo”. In base alle precedenti disposizioni, quindi, il giudice applica sulla pena-base l'aumento o la diminuzione fino ad un terzo, nella misura minima anche di un giorno di reclusione. Sono circostanze autonome o indipendenti qualora a seguito della presenza dell’elemento circostanziale la variazione della pena viene definita in modo autonomo. Sono circostanze indipendenti quelle in cui vi era una variazione frazionaria della pena. Siamo in presenza di un reato che presenta una pluralità di circostanze. Allora si deve distinguere tra: 1) concorso di circostanze omogenee, allorquando di uno stesso fatto incidono circostanze dello stesso segno, o tutte aggravanti o tutte attenuanti; 2) concorso di circostanze eterogenee, allorquando sullo stesso fatto accedono circostanze di diverso segno sia aggravanti che attenuanti. Criterio del bilanciamento 5 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Il giudice effettua un confronto tra le circostanze di segno opposto (aggravanti e attenuanti). Fa una valutazione qualitativa. LA DISCIPLINA DELLE CIRCOSTANZE: Art. 59 c.p. è stato modificato “Le circostanze per essere applicate devono essere riconosciute dal reo o quanto meno riconoscibili“. Prima di questa modifica del 1990 non si teneva conto del criterio della piena conoscenza, cioè il reo in precedenza non era cosciente dell’elemento circostanziale. Secondo l'art. 61 c.p., «Circostanze aggravanti comuni», Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1. l'aver agito per motivi abietti o futili; 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [circostanza aggravante c.d. "ideologica"]; 3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento [l'ipotesi sopra esaminata della “colpa cosciente”, "con previsione" dell'evento]; 4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita; 8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, di ospitalità”. Queste circostanze aggravanti sono dunque comuni, cioè previste e rilevanti per qualsiasi figura delittuosa, e ad effetto generale, cioè comportano l'aumento della pena fino ad un terzo; Secondo l'art. 62, «Circostanze attenuanti comuni», Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale [corrispondente dunque alla previsione dell'art. 61 n. 1]; 2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [la circostanza attenuante c.d. della "provocazione"]; 3. l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito 6 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale 5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 [recesso attivo], adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Queste circostanze attenuanti sono comuni, cioè previste e rilevanti per qualsiasi figura delittuosa, e ad effetto generale, cioè comportano la diminuzione generale fino a un terzo della pena, in quanto non siano elementi costitutivi del reato o circostanze attenuanti speciali. Così, la provocazione è prevista come causa di esclusione della punibilità dei delitti di ingiuria e diffamazione. L'art. 62-bis, contenente la previsione delle circostanze “Attenuanti generiche”, è stato introdotto nel codice penale (con l'art. 2 d.lgs. 14.9.1944, n. 288), subito dopo la caduta del fascismo, in relazione alle critiche circa l'eccessivo rigore delle pene, e dei criteri di attribuzione della responsabilità, del codice Rocco. In luogo, quindi, di una revisione delle une e degli altri, operazione indubbiamente assai complessa, è stato attribuito al giudice il potere di ridurre la pena, ovviamente secondo il criterio della ragionevolezza, ma tuttavia senza l'indicazione di qualsivo-glia criterio normativo: “II giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”. Dopo la previsione dell'art. 624 c.p., del delitto di furto, nell'art. 625 sono previste come si è detto le relative “Circostanze aggravanti”, speciali (del furto) e ad effetto speciale. La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 103 a € 1.032: 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione [Questo numero è stato soppresso con l'art. 21. 26.3.2001, n. 128, con cui è stato introdotto il delitto autonomo di Furto in abitazione e furto con strappo, dell'art. 624-bis c.p., di cui vedremo subito appresso]; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso [perché altrimenti si tratterebbe di rapina]; 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona [La seconda parte, dopo "ovvero", è stata soppressa con l'art. 2 citato della 1. 26.3.2001, n. 128, con cui è stato appunto introdotto il delitto di cui all'art. 624-bts c.p.]; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 6) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”. «Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549”. 7 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzi-detta”; e sono appunto definite di seguito “circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. Nei commi quarto e quinto dello stesso art. 63 è stabilito che, rispettivamente, se concorrono più circostanze aggravanti fra quelle appena indicate , “si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”, se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle appunto indicate, “si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla”. Secondo l'art. 66, “Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti”, “Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti di applicazione di pena speciale, né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; Secondo il successivo art. 67, “Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti”, “Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo”. In base all'art. 68, che stabilisce “Limiti al concorso di circostanze”, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena”. “Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena”. Nell'alt. 69 è disciplinato il “Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti”, c.d. eterogeneo: Si deve procedere ad un giudizio di comparazione o di bilanciamento tra le varie circostanze secondo il discrezionale apprezzamento del giudice. Gli esiti del giudizio possono essere di:  PREVALENZA e in tal caso si terrà conto o solo delle aggravanti lo delle attenuanti a secondo di quali circostanze siano ritenute più significative,  EQUIVALENZA, con l’effetto del reciproco annullamento tra i due gruppi di circostanze e l’applicazione della pena base. “Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti”. “Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti”. “Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze”. Il giudice effettua un giudizio di comparazione o di bilanciamento fra le circostanze. Prevalenti vuol dire che il giudice vi attribuisce maggiore rilevanza nella valutazione del fatto, e il giudizio prescinde — si badi bene — dal numero delle circostanze: una circostanza aggravante può essere giudicata prevalente su due circostanze attenuanti; una circostanza attenuante può essere giudicata prevalente su numerose circostanze aggravanti. Così, le sole attenuanti generiche (che si computano come una circostanza) possono essere ritenute prevalenti su diverse circostanze aggravanti da cui è caratterizzato il reato per come realizzato. Quando abbia valutato prevalenti le circostanze aggravanti, il giudice può applicare solo — gli aumenti di pena previsti per — le circostanze aggravanti; e viceversa, quando abbia valutato prevalenti le 10 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO circostanze attenuanti, il giudice può applicare solo le — diminuzioni di pena previste per le — attenuanti. Se sono prevalenti tre circostanze aggravanti, si da luogo ai tre aumenti di pena corrispondenti. Naturalmente, il giudice terrà conto della configurabilità delle altre circostanze nel computo concreto della variazione di pena di quelle che applica. Come si è già detto, il criterio di comparazione o bilanciamento delle circostanze deve essere considerato nel sistema del codice in confronto a quello di oggettività delle circostanze medesime, cioè alla dimensione presuntiva di queste, che è stata nel frattempo ridimensionata; come è stata allargata, peraltro, la sfera della comparazione. Con la riforma del 1974 è stato esteso lo spazio di discrezionalità riservato al giudice penale, altresì il giudizio di comparazione o bilanciamento riguarda tutte le tipologie di circostanze IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. Il reato, in quanto fatto umano, può essere commesso tanto da un solo soggetto, quanto da una pluralità di soggetti: in quest’ultimo caso si ha l’ipotesi di “concorso di persone nel reato.” I comportamenti criminali sono tenuti per lo più da una pluralità di individui. Per cui la giurisprudenza penale si è posta il problema della punibilità per il concorso di persone e non per punire il singolo soggetto agente in quanto solitamente l’azione criminosa è tenuta da + soggetti. L’entità numerica dei fatti connessi nel concorso di persone non necessariamente significa che siamo in presenza di delitto associativo Nel caso di delitto associativo siamo in presenza di un vincolo stabile; Nell’ipotesi di concorso di persone siamo in presenza di un vincolo occasionale. Per vincolo stabile deve intendersi un gruppo ben definito. ELEMENTI DEL CONCORSO: Elementi del concorso sono: 1) pluralità di agenti: occorre che il reato sia posto in essere da almeno 2 soggetti. Sussiste pluralità di agenti anche se taluno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile; 2) realizzazione dell’elemento oggettivo del reato (realizzazione di un fatto di reato): è necessario che almeno uno dei concorrenti abbia realizzato il fatto materiale previsto dalla norma incriminatrice sia nella forma di reato consumato che tentato; 3) contributo causale alla verificazione del fatto ( contributo dato alla realizzazione del fatto costituente reato): ciascun concorrente deve aver posto in essere un’azione od omissione, che costituisce un contributo necessario alla realizzazione del reato; 4) volontà di cooperare nel reato (elemento soggettivo): è sufficiente che uno dei concorrenti sia consapevole della cooperazione altrui; non è necessario che vi sia un vero proprio accordo tra i concorrenti. Il concorso può essere di 2 tipi: 1) concorso necessario: ricorre per quei reati che , per loro natura, non possono essere commessi che da due o più persone (esempio: la rissa); 2) concorso eventuale: ricorre per i reati che possono essere indifferentemente commessi da una o più persone (esempio: omicidio, furto). Il concorso eventuale è disciplinato dall’art. 110, che dispone: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni degli articolo seguenti“. La norma in questione, nello stabilire l’applicazione di una pena identica per tutti i concorrenti, quale che sia l’entità della loro partecipazione, parte dal presupposto che il reato, anche se commesso da + persone rimane unico e indivisibile, in quanto l’azione posta in essere da ciascuno dei concorrenti, perde la propria individualità confluendo nel risultato finale complessivo rappresentato dal reato. Nonostante l’affermazione del principio della eguale responsabilità di tutti i concorrenti, tuttavia il codice per elementari esigenze di giustizia, ammette la possibilità di graduazione della pena, in rapporto 11 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO al reale contributo apportato in concreto da ciascuno concorrente, attraverso il riconoscimento di specifiche circostanze aggravanti e attenuanti. (artt. 112 e 114). Come può avvenire la formulazione della norma per il comportamento criminoso? Sulla base di 2 criteri: 1) Modello differenziato: siamo in presenza di modello differenziato quando il legislatore prevede le caratteristiche delle singole figure dei concorrenti; questo sistema serve per rendere più precisi i contorni del contributo penale. 2) Modello unitario: secondo questa formulazione non si distinguono i contorni del contributo punibile ma spetta al giudice stabilirli. Questo modello assolve una funzione preventiva. Le due funzioni del concorso di persone sono: 1. FUNZIONE DI INCRIMINAZIONE; 2. FUNZIONE DI DISCIPLINA. Come viene realizzata la punizione della forma concorsuale? Norma di parte speciale + art. 110 Il contributo alla realizzazione dell’illecito in forma concorsuale è sanzionabile nella misura in cui acceda ad una condotta già perfetta (c.d. teoria dell’accessorietà) Nell'analisi della condotta collettiva grandi progressi sono consentiti dal metodo della complessità e dalla teoria dei sistemi, nonché dalla sociologia. Una prima considerazione riguarda il fatto che fra più condotte concorrenti nessuna può bene realizzare il fatto tipico: ogni soggetto pone in essere un "pezzo" della fattispecie delittuosa; nessuno realizza la fattispecie in tutti i suoi elementi. Questa considerazione contraddice la teoria dell’accessorietà, secondo la quale il concorso presuppone una condotta che di per sé integra la fattispecie incriminatrice speciale: occorre infatti osservare come fra le diverse condotte concorrenti non vi sia necessariamente rapporto fra principale ed accessoria. Nella realizzazione di una rapina, un soggetto usa violenza o minaccia, un altro sottrae la cosa mobile, un altro se ne impossessa, un altro ancora ne trae profitto. La rilevanza del singolo contributo ad una dimensione collettiva, e quindi ad una dimensione organizzata, come del singolo elemento ad una dimensione complessa, può essere colta in termini di funzionalità: cioè della parte rispetto all'intero, considerato in un contesto (ambiente). Funzionalità equivale ad utilità. Funzionalità può voler dire, anche, maggiore profitto, minor costo, dell'operazione. La funzionalità è un criterio di valutazione, quindi di argomentazione. Il legislatore del nostro codice ha adottato la sola formula “più persone concorrono nel medesimo reato”, carente di tassatività e determinatezza, e ha rinunciato a distinguere le tipologie dei contributi rilevanti, lasciando al giudice la più ampia discrezionalità nella determinazione della pena del singolo concorrente. La carenza di tassatività e determinatezza può essere considerata corollario. Un altro requisito del concorso di persone è che il soggetto si renda conto, cioè abbia coscienza e volontà, di contribuire alla realizzazione di un fatto costitutivo di un reato. Le 2 tipologie di contributo sono: 1) contributo materiale, le figure dell’autore, coautore e complice 2) contributo morale, le figure di mandante, determinatore e istigatore Riguardo al concorso morale le 2 figure istigatore e determinatore vanno distinte per il significato che assumono sotto il profilo della fattispecie criminosa: 1) Istigatore: colui che stimola un soggetto che ha già un comportamento criminoso; 2) Determinatore: colui che genera in altri un proposito criminoso inesistente. Il contributo concorsuale, cioè funzionalmente rilevante a titolo concorsuale, può essere attivo o omissivo, cioè consistere in una azione o in una omissione. La guardia giurata che deve vigilare un ufficio bancario non interviene per impedire lo svolgimento di una rapina dolosamente, cioè con la 12 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO personalità dello Stato” La giustificazione della deroga risiede nella particolare entità del bene tutelato, esposto a rischio, nei delitti contro lo Stato: la stabilità, cioè, dell'assetto sociale e istituzionale. L’eccezione prevede che “Chiunque istiga taluno a commettere taluno dei delitti, non colposi, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni”. “Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”. Nell'art. 304, sotto la rubrica di “Cospirazione politica mediante accordo”, è stabilito che “Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 [contro la personalità internazionale e interna dello Stato], coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni”. La previsione rileva se il delitto non sia commesso per ragioni diverse dalla revoca dell'accordo, perché altrimenti si rientra nel criterio generale di non punibilità della desistenza, di cui all'art. 56 c.p.; fermo restando la formula che sancisce: “Per i promotori la pena è aumentata”. “Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”. Il criterio generale di non punibilità dell'accordo, è derogato altresì nelle previsioni dei delitti associativi, nei delitti associativi di carattere politico, data la dimensione "ideologica" — la dimensione organizzativa dell'attività di propaganda e di proselitismo attorno a idee di carattere "sovversivo" —, l'attività di promozione è prevista e punita "a monte" (e quindi anche a prescindere) rispetto all'effettività ovvero alla costituzione dell'associazione REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI. Nell’art. 116 c.p., sotto la rubrica appunto di “Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti”, è prevista una delle forme di responsabilità oggettiva della disciplina del concorso di persone nel reato, detta anche della variante individuale al piano comune: “Quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione”. Nondimeno, “Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. Più persone concordano un reato nella cui esecuzione una di esse commette un reato diverso: la vittima della rapina fa resistenza ed uno dei concorrenti della rapina l'uccide; anche gli altri rispondono dell'omicidio, in quanto fossero a conoscenza della presenza dell'arma, perché — a tali condizioni — l'omicidio può essere considerato "rischio tipico" e dunque conseguenza prevedibile della rapina. La pena dev'essere comunque diminuita. Nel caso diverso del furto in appartamento, nella cui esecuzione uno dei concorrenti usa violenza sessuale su una persona trovata nell'appartamento, i concorrenti non devono rispondere del delitto di violenza sessuale perché questo non può essere considerato "rischio tipico" e dunque "conseguenza" del furto in appartamento. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PROPRIO. Reato proprio è quello la cui realizzazione presuppone una determinata condizione o qualità personale: così, la qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) per i delitti contro la pubblica amministrazione, per es. il delitto di peculato; la qualità di detenuto per il delitto di evasione, come quella di militare per il delitto di diserzione. Il soggetto diverso che contribuisce alla realizzazione del delitto conoscendo la condizione o qualità personale del concorrente, necessaria alla configurazione del reato proprio, risponde a questo titolo secondo i criteri generali del concorso di persone nel reato, in base dunque alla disciplina dell'ari. 110 c.p.: agisce con il dolo. Supponiamo invece che il soggetto contribuisca alla realizzazione del reato proprio senza conoscere la condizione o qualità dell'altro da cui dipende la configurabilità del reato. 15 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Tizio da un passaggio a Caio, che fa l'autostop, e che sta evadendo dal carcere, o che sta disertando: Tizio non risponde del concorso nel reato di evasione o di diserzione perché nella sua condotta, che oggettivamente contribuisce alla realizzazione del reato, manca il dolo del concorso in quello. Facciamo invece un esempio in cui per effetto della condizione o qualità personale il reato è diverso, "muta." Tizio che contribuisce alla realizzazione del delitto di peculato insieme con il pubblico ufficiale Caio, essendo sprovvisto della qualità di pubblico ufficiale (nonché di incaricato di pubblico servizio), se conosce quella qualità di Caio risponde del concorso nel delitto di peculato in base alla disciplina generale dell'art. 110; nel caso invece in cui non sappia che Caio è un pubblico ufficiale, risponde del concorso nel delitto di peculato. Si tratta, appunto, di una forma di responsabilità oggettiva, per la conseguenza diversa e più grave del reato voluto: diversa, per effetto della condizione o qualità personale del concorrente. IL CONCORSO DI REATI: CONCORSO MATERIALE, CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO; ABERRATIO ICTUS E ABERRATIO DELICTI; REATO COMPLESSO. Negli artt. 71 ss. c.p. è disciplinato il concorso di reati, cioè la situazione di una persona che è al contempo responsabile di più reati. (lo stesso soggetto che commette più reati) Il concorso può essere:  MATERIALE: quando i vari reati sono realizzati con una pluralità di azioni o omissioni (esempio: Tizio uccide la vittima, poi ne occulta il cadavere, poi ruba);  FORMALE: quando un soggetto con una sola azione od omissione viola più volte la stessa disposizione di legge o più disposizioni di legge (più reati commessi con una sola azione od omissione)(esempio: con una sola frase si ingiuriano più persone): Il concorso di reati, sia materiale che formale, è  OMOGENEO se si tratta di più violazioni della stessa disposizione di legge,  ETEROGENEO se si tratta di più violazioni di diverse disposizioni di legge. Al concorso materiale di reati è applicato il cumulo materiale delle pene: "tot crimina, tot poenae"; il soggetto risponde, cioè, con la somma delle pene determinate per i singoli reati. Con alcuni temperamenti circa la pena massima da infliggere. Sono trattati diversamente, come vedremo, il reato continuato, una particolare ipotesi di concorso materiale, e il concorso formale di reati, ai quali è applicato il criterio c.d. del cumulo giuridico delle pene, cioè del cumulo definito in modo peculiare: nel nostro sistema, la pena per il reato più grave, aumentata massimo del triplo. In ogni caso la pena da applicare al concreto non potrà superare la somma delle pene per i singoli reati commessi. La somma delle pene applicate per reati diversi (che comportano le pene della reclusione e dell’arresto) non deve superare i 30 anni per la reclusione, anche se la somma totale della pena ammonta oltre i 30 anni. Art. 81 Concorso formale. Reato continuato E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Nell’art. 81 sono regolati sia il concorso formale di reati che il reato continuato. Si tratta di più condotte illecite che violano o le stesse disposizioni di legge o diverse disposizioni di legge. Il concorso formale di reati è la pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge penale commesse con una sola azione od omissione. Il concorso formale di reati è detto omogeneo quando con una sola azione od omissione sono commesse più violazioni della stessa disposizione di legge: es., con un solo colpo di fucile vengono uccise due persone, oppure in un incidente stradale restano uccise tre persone. 16 Diritto Penale I – 3° Modulo LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Il concorso formale è detto eterogeneo quando con una sola azione od omissione sono violate diverse disposizioni di legge: es., con una stessa condotta si realizzano un delitto di falso e il delitto di truffa. Per il concorso formale di reati era previsto originariamente nel codice il cumulo materiale delle pene, cioè la somma delle pene determinate per i singoli reati: "tot crimina, tot poenae". Con la riforma, già ricordata, del 1974 (d.l. 11.4.1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, conv. con modif. nella 1. 7.6.1974, n. 220), è stato applicato lo stesso criterio del cumulo giuridico che era previsto per il reato continuato. REATO CONTINUATO è una figura giuridica costituita da una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge commesse con più azioni od omissioni, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il reato continuato è dunque un'ipotesi di concorso materiale di reati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; sia concorso materiale omogeneo, e quindi reato continuato omogeneo: un pubblico ufficiale realizza una pluralità di fatti costitutivi di abuso d'ufficio, ovvero di peculato, per effetto e nell'ambito della stessa deliberazione delittuosa; sia concorso materiale eterogeneo, e quindi reato continuato eterogeneo: Tizio ruba un'auto e porta con sé abusivamente un'arma con matricola abrasa per commettere una rapina, nel corso della quale viene uccisa la vittima che fa resistenza. Requisiti del reato continuato sono: 1) PLURALITA’ DI CONDOTTE ILLECITE; 2) VIOLAZIONE DI STESSE O DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE; 3) STESSO DISEGNO CRIMINOSO Prima della riforma del 1974, il criterio del cumulo giuridico era previsto solo per il reato continuato (omogeneo) costituito da più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravita, commesse, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Secondo il testo originario dell'art. 81, sotto la rubrica “Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato”, “Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge [concorso formale eterogeneo] o commette più violazioni della medesima disposizione di legge [concorso formale omogeneo] è punito a norma degli articoli precedenti [cioè con il cumulo materiale delle pene e le precisazioni contenute nelle norme indicate]”. “Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravita”. “In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo”. Con la riforma del 1974, è stato previsto il cumulo giuridico anche per il concorso formale; inoltre, è stata estesa la definizione del reato continuato alle ipotesi di violazione di diverse disposizioni di legge, cioè di concorso — materiale — eterogeneo; infine, è stata introdotta la precisazione che la pena applicabile in queste ipotesi (di concorso formale e reato continuato) non può essere comunque superiore a quella che sarebbe applicabile con il cumulo materiale. Secondo il testo attuale dell’art. 81, “Concorso formale. Reato continuato”, “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”. «Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. Dopo la riforma del 1974, la disciplina del reato continuato, per effetto della estensione alle violazioni di diverse disposizioni di legge, è stata applicata in modo sempre più ampio, per mitigare il rigore delle pene: per mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene (e difatti la pena aumentata per effetto della continuazione non può superare quella che sarebbe altrimenti applicabile con il cumulo materiale. In sintesi: la pena che si applica per il reato continuato è quella prevista per il concorso formale: 17
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