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Appunti Diritto industriale - Il marchio di forma, Appunti di Diritto Della Concorrenza

Presentazione completa sul marchio di forma nella legislazione italiana ed europea, partendo da una sentenza in merito.

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 21/05/2014

oscurosire92
oscurosire92 🇮🇹

4.1

(8)

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Scarica Appunti Diritto industriale - Il marchio di forma e più Appunti in PDF di Diritto Della Concorrenza solo su Docsity! Il marchio di forma Diritto industriale Gabriele Conni A.A. 2013/2014 Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza Il punto di partenza Il caso “Omer s.p.a.” vs “Pogliani & Rivolta s.p.a.” Ricorrente: Omer s.p.a. Resistente: Pogliani e Rivolta s.p.a.  ponti sollevatori, montauto e sistemi di parcheggio automatico per autoveicoli. Le forme che, secondo O., hanno capacità distintiva di marchio di forma di fatto, riguardano componenti dei suoi prodotti; tali parti incorporano una soluzione tecnica e concorrono al raggiungimento di un risultato tecnico. Essendo, inoltre, realizzati in forme banali e standardizzate cui pare estranea ogni arbitrarietà estetica, si esclude che O. sia titolare di una privativa di fatto sulla forma dei prodotti in oggetto. diritto all’uso esclusivo del marchio acquisibile anche tramite uso del marchio da parte dell’impresa, a prescindere da ogni registrazione. Uso  notorietà nazionale titolare può impedire ai terzi registrazione marchio corrispondente, come se esistesse un precedente marchio registrato valido. IL MARCHIO DI FATTO (marchio non depositato/non registrato) segni costituiti: • dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto • dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico • dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Ratio: evitare monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie = impedire che i concorrenti siano impossibilitati a sviluppare prodotti aventi le stesse soluzioni tecniche o utilitarie. Impedimenti alla registrabilità delle forme come marchi art. 3 direttiva 89/104/CEE = obiettivo di interesse generale: una forma le cui caratteristiche essenziali svolgono funzione tecnica, è di pubblico dominio = se le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto sono attribuibili solo al risultato tecnico  la registrazione del segno costituito da una forma è escluso. Il punto di arrivo: la problematica generale e la disciplina • Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa  norme poi trasposte nel regolamento CE n. 40/94 sul marchio comunitario (v. ora il Reg. CE n. 207/2009 che lo ha sostituito) •R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (la c.d. legge marchi), nella versione antecedente al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di recepimento della citata Dir. 89/104/CE, non conteneva disposizioni esplicite sul marchio di forma  discussa ammissibilità. •artt. 7 del CPI e 4 del RMC, registrabilità come marchio di impresa di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ivi inclusi quelli costituiti dalla forma del prodotto o della sua confezione, purché siano atti a distinguere prodotti e servizi. • gli artt. 9 CPI e 7, paragrafo 1, lettera e), RMC, prevedono gli impedimenti alla registrazione. Le fonti Le Direttive UAMI proteggono la forma o l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte: • Packaging • Simboli grafici • Caratteri tipografici • Pattern di tessuti (es. Burberry) • Oggetti di Industrial design • Vestiti, accessori • Oggetti di arredamento • Bottiglie di profumi o di bevande •Forma del prodotto stesso (Opposizione Burberry per mancanza novità) 2. Segni costituiti solo dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (brevettabile come modello ornamentale– durata 25 anni) forma il cui pregio incide sostanzialmente sul valore del prodotto Bang & Olufsen (NO) • impedire contrasti con le norme relative ai brevetti per modello d'utilità o per modello ornamentale che prevedono dei limiti di durata dell'esclusiva sui segni dotati di pregio estetico.  principio di alternatività delle tutele. Ovetto Kinder (NO) • Reg. 6/2002/CE, artt. 31 e seg. CPI = viene meno confine tra modelli e marchi = coesistenza in capo ad una medesima forma di differenti titoli di proprietà industriale = doppia tutela alla forma come marchio e come modello.  principio del cumulo. Ammissibile tutela della forma dell’automobile “Smart”, sia come modello registrato sia come marchio comunitario: è diversa la funzione e l’estensione delle due privative ed è diverso il pubblico di riferimento, il consumatore medio per i marchi, il ben più attento utilizzatore informato per i modelli. Smart (SI’) Autovettura Hummer (NO) “la forma della fibbia è un elemento aggiuntivo del prodotto, non fa parte della sua struttura, non ne costituisce in via esclusiva l’ornamento. Il suo apporto ornamentale non accredita il prodotto di un valore esclusivo, determinante”. Le forme da sole sono in grado di determinare la scelta dei consumatori: il valore attrattivo del prodotto risiede esclusivamente nella sua forma, attribuendo al titolare un vantaggio competitivo significativo. Gancino quadrato calzature Ferragamo (SI’) Borse Hermes (NO) Non sufficiente rispetto degli impedimenti negativi: la gradevolezza della forma deve presentare quel minimo di attrattività atto a incidere sul consumatore, influenzandone la memoria e le future scelte di acquisto. Distintività oggettiva: rispetto ai prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione. Distintività soggettiva: rispetto alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (consumatore medio di quei prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto). Ci si chiede se il consumatore, guardando la forma di un prodotto, concluda che quest’ultimo provenga da una determinata impresa, per la presenza di peculiari caratteristiche idonee a differenziarlo dai prodotti di altre imprese.  ruolo primario del consumatore e della sua percezione Pastiglia per lavastoviglie Henkel (NO) Alcuni casi Torce tascabili Mag instrument (NO) Coniglio di cioccolata Lindt (NO) Bottiglia birra corona (NO) Accendino bic (NO) Bottiglia Alm dudler (NO) Convertitore energia eolica Enercon (NO) Liquore Cointreau (SI) Vodka Van Hoo (SI)
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