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Appunti Corso di Diritti di Libertà e Diritti Sociali - Trucco, Appunti di Diritti Umani

Appunti perfetti e completi 2013 del Corso di Diritti di Libertà e Diritti Sociali della Prof Trucco.

Tipologia: Appunti

2012/2013

In vendita dal 08/12/2013

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Scarica Appunti Corso di Diritti di Libertà e Diritti Sociali - Trucco e più Appunti in PDF di Diritti Umani solo su Docsity! DIRITTI DI LIBERTA’ E DIRITTI SOCIALI 2013/14 Lezione 1 23/10/2013 Diritti e soggetto titolare di essi dal concepimento, nascita, vita; come si sviluppano. I diritti fondamentali nascono in epoca medioevale (ius comune europeo). Mancava però nel basso medioevo l’idea di Stato. Particolarismo giuridico. Nasce l’idea di un centro di aggregazione di potere dove concentrare la produzione e l’applicazione delle norme: Stato assoluto (anche per contrapporsi al potere della Chiesa). Quando comincia a circolare la ricchezza si sente la necessità di vedersi riconoscere la libertà di mercato, ecc Derivano dalle consuetudini non essendoci norme scritte. Approccio storicista: Inghilterra, ‘200. Approccio dottrinale che ritiene che i diritti di libertà nascano dalle consuetudini (common law). In America per questo motivo per tanto tempo si ritiene superfluo redarli per iscritto. Nati storicamente, sono gli unici fondamentali (Privacy è sì un diritto ma non inviolabile). Legittimazione dei diritti di libertà dal basso. [ius cogens dal diritto internazionale] Pro: Condivisione e tutela sull’esistenza del diritto. Tutela dei diritti fondamentali; si crea una cultura dei diritti (se un diritto nasce dalla gente vuol dire che è un valore condiviso quindi c’è legittimazione). Contro: Incertezza e staticità del diritto. Facilmente contestabile e si richiedono tempi lunghi per la nascita del diritto. Possono essere tutelati solo davanti ad un giudice che verifica la sussistenza della consuetudine (riserva di giurisdizione, artt. 13, 14; garanzia dell’imparzialità del giudice che valuta l’effettiva lesione del diritto). In Inghilterra nascono i primi documenti scritti. Magna Charta; Bill of Rights; diritti elencati che devono essere rispettati dal sovrano. Infatti dalla “Glorious Revolution” contrattualismo: patto per cui i cittadini accettano il sovrano che deve però rispettare i loro diritti. Approccio positivista: Francia. I diritti di libertà richiedono di essere formalizzati (positivizzati) da parte del legislatore. Si diffonde insieme alla nascita dello Stato moderno (1648, Pace di Westfalia). Il Parlamento, in quanto eletto come rappresentante del popolo, deve legittimare i diritti di libertà. Legittimazione dell’Atto. Pro: Certezza del diritto. Contro: il riconoscimento del diritto dipende dal legislatore. Può riconoscere un diritto ma anche toglierlo. [Principio di massima espansione delle libertà individuali: all’individuo deve essere permesso tutto ciò che non è vietato dalla legge. Al contrario le Pubbliche Amministrazioni non possono agire in modo discrezionale, ma possono fare solo ciò che è consentito dalla legge: principio di legalità.] Il Parlamento incarna la volontà del popolo. All’inizio solo di poche categorie di persone: borghesi; quindi porta avanti gli interessi solo di quel ceto sociale. Infatti vengono riconosciute le libertà di commercio e la proprietà. Riserva di legge: alla base di questa c’è l’approccio positivista. Per essere considerata tale la legge doveva essere generale ed astratta: deve valere per tutti e non prendere in considerazione un caso concreto. Garanzie di equità e di giustizia della legge stessa. Approccio costituzionalista: U.S.A. Le colonie americane avvertono la necessità di salvaguardare i loro diritti di libertà dalla madrepatria inglese, attraverso l’elencazione in una carta costituzionale, così da evitare l’ingerenza delle leggi inglesi. Anche il legislatore deve rispettare la Costituzione. Vengono messi a fuoco i principi di separazione dei poteri, attuati concretamente nella dichiarazione d’indipendenza. In seguito si realizza la Costituzione e quindi: rigidità costituzionale: Governo limitato a fini di garanzia nei confronti degli individui. Pro: rigidità costituzionale, revisionabile solo con procedure aggravate. Presenza di un giudice costituzionale che intervenga in caso di violazione della Costituzione (negli U.S.A. questo giudice è la Corte Suprema dalla sentenza Marbury VS Madison). Contro: difficoltà di redazione del testo costituzionale. APPROCCI: vedere quale approccio sta dietro ad una norma. TECNICHE DI GARANZIA: riserva di legge, riserva di giurisdizione, ecc… DEFINIZIONE DI LIBERTA’: data dalla Corte costituzionale che interpreta la Costituzione. A questa però si stanno aggiungendo definizioni di diritti di libertà date da altre Corti, in particolare la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo e la Corte dell’Unione Europea di Lussemburgo. SOGGETTI GARANTITI, tutelati: a chi si rivolge il testo costituzionale: chi sono i soggetti cui sono garantiti i diritti di libertà. I diritti fondamentali sono garantiti a tutti gli uomini, non solo ai cittadini (ad es. il diritto di circolazione [non è un diritto fondamentale], infatti gli stranieri necessitano del permesso di soggiorno). LIMITI: i limiti e le eccezioni ai diritti di libertà. Vige il principio della tassatività dei limiti, legati: ­ alla capacità giuridica (es. età) ­ allo status di stranieri ­ a stati di particolare soggettività (es. malati) ­ alla deliberazione dello stato di guerra (problema di situazioni effettive di guerra in cui però non ne viene dichiarato lo stato). Lezione 2 30/10/2013 Fonti di tutela dei diritti di libertà. Forma dei diritti fondamentali. Le fonti devono durare nel tempo e in questo senso la Costituzione è una fonte molto affidabile essendo rigida. Però è difficile adattare i diritti alle nuove esigenze ed introdurre diritti nuovi (culture della manutenzione costituzionale). Ad es. privacy. Prima disciplinata da una direttiva europea, la n°46 del 1996 poi da una legge ordinaria, la n°675 del 1996 ora da un decreto legislativo del 2003, cd. codice della privacy. I limiti dello statuto albertino: era una costituzione flessibile e non conteneva un catalogo di diritti di libertà. Era una costituzione breve. Attualmente le altre fonti si trovano a livello sopranazionale, come la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. E la consuetudine internazionale. Sono tre ordinamenti giuridici diversi e il problema sta quindi nel loro coordinamento. Dal punto di vista internazionalistico rilevano le Consuetudini internazionali e i Trattati (accordo fra gli Stati), come la Convenzione dei diritti del fanciullo, la Convenzione di Oviedo (sui dati genetici), la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La consuetudine internazionale in una ipotetica gerarchia delle fonti sta al di sopra di tutte le altre. Se c’è un diritto di libertà che rientra in una consuetudine internazionale, ius cogens, questo diritto assume un valore universalmente riconosciuto (es. immunità diplomatica). La Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo), fa rispettare la CEDU, diversa dalla corte di giustizia europea (Lussemburgo). L’Art. 10 della Cost. statuisce che il nostro ordinamento si conforma alle consuetudini internazionali. Queste non hanno nemmeno bisogno di essere recepite con un atto interno perché il nostro ordinamento vi si adegua direttamente. Altre due decisioni interessanti sono quelle relative a due casi in cui la Corte sembra aver un approccio aperto nei confronti dell’art. 2: - il caso della libertà sessuale, sent. n. 571/1987  una normativa prevedeva un determinato risarcimento per soggetti che fossero stati vittime di violenza carnale. La Corte ritiene la questione fondata, in quando la violenza costituisce la più grave violazione del diritto alla libertà sessuale. Si tratta di un diritto assoluto ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dall’art. 2 Cost. Secondo alcuni, è da affiancarsi anche l’art. 13 Cost. - il caso di estradizione, sent. n. 223/1996  richiamando l’art. 2 Cost + l’art. 27 Cost, afferma che non si può estradare soggetti in paesi in cui essi sarebbero sottoposto alla pena di morte, in quanto si andrebbero a mettere rischio diritti considerati assoluti e che non possono essere compromessi concedendo l’estradizione in alcuni paesi. La Corte di Cassazione sembra essere più lassista: essa è più propensa a riconoscere un diritto come inviolabile. Questo a causa del diverso impatto che le sentenze della Corte di Cassazione hanno rispetto a quelle della Corte Costituzionale: le seconde hanno infatti quasi un valore di legge, mentre le prime, per quanto autorevoli e importanti, sono rese tra le parti, quindi rimangono limitate al caso di specie. La Corte di Cassazione può quindi permettersi un’audacia nell’effettuare il riconoscimento che la Corte Costituzionale non si può concedere. Per es., il diritto all’identità personale è riconosciuto come inviolabile dalla Corte di Cassazione ( caso Veronesi: tale pronuncia era scaturita dall’oncologo Veronesi, che si era trovato in alcuni manifesti di sigarette leggere, che venivano promosse come meno dannose. Veronesi si è rivolto al giudice, il quale aveva riconosciuto la violazione, in quanto la persona si rappresentava in modo diverso rispetto a come ella ha sempre dimostrato si essere nel corso della sua vita. La Cassazione, nell’85, ha riconosciuto come inviolabile il diritto all’identità personale. Tema identità sessuale, per es: si chiedeva diritto da parte di un soggetto transessuale di poter modificare il proprio nome in corrispondenza del sesso cui si sente di appartenere. La sentenza 98\79 della Corte costituzionale dichiara che non sussiste diritto all’identità sessuale e che non è corretto ricavarne la sussistenza dall’art. 2 Costituzione (ci sono invece diritti inviolabili che la stessa Costituzione ci dice inviolabili: libertà personale, religiosa, ecc). Successivamente però si fa la legge 164\82 che riconosce il diritto, a coloro che si sottopongono a intervento di modificazione del sesso, a rettificare il proprio stato civile. Si è lamentata l’incostituzionalità di questa legge ma la corte nella sentenza 161\85 prende atto espressamente che è intervenuto il legislatore su realtà nota anche se numericamente modesta: dopo l’intervento di questa legge il diritto alle rettifica dei dati anagrafici è riconosciuto come inviolabile. Se un domani una legge modificasse quanto statuito nell’82 si pensa che sarebbe quindi inviolabile. Es. Conseguenze dell’inviolabilità: il diritto è di tutti, non solo dei cittadini ma di tutti gli uomini. La libertà di circolazione invece è una libertà dei soli cittadini: gli stranieri quindi devono per forza avere il permesso di soggiorno. Sentenza 366\91: in materia di libertà di corrispondenza la corte dice che questo è diritto inviolabile sulla base degli artt. 2 e15 della Cost. ; tale diritto non può essere limitato se non è assolutamente indispensabile e comunque in modo limitato. Norme riguardanti il diritto all’identità. Sentenze corte giustizia UE. In Inghilterra c’era una situazione contraddittoria, censurata dalla corte di giustizia. C’era una situazione di estremo progresso sul piano scientifico, specialmente l’intervento su questi soggetti (tecniche di conversione sessuale) ma i soggetti che subivano l’intervento di conversione non vedevano riconosciuta la nuova identità a livello anagrafico. Prima è intervenuta la corte di Strasburgo in applicazione della CEDU; sentenza Godwin: non viola la convenzione la previsione negli ordinamenti giuridici del riconoscimento di un mutamento dei dati anagrafici. Si applica la carta dei diritti fondamentali dell’UE. In seguito la Corte di giustizia; caso KB, in cui la causa sorge in relazione al cambiamento di sesso di un soggetto a cui non è seguita la concessione di ratificare i dati anagrafici e in conseguenza la possibilità di contrarre matrimonio. Causa 117/2001 la Corte di giustizia condanna la normativa del regno unito che non consente la modifica dello stato civile a seguito del cambiamento del sesso. L’impossibilità a contrarre matrimonio aveva impedito anche di godere della pensione di reversibilità del compagno. Quindi da quel momento si è sancito un vero e proprio diritto al cambiamento dei dati anagrafici. Sent 138/2010. Corte costituzionale adita da un sacco di tribunali che lamentavano l’impossibilità per via della normativa vigente di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso. Invocato l’art. 2 della Costituzione. In combinato disposto con l’art. 29 Cost. la Corte costituzionale quando deve applicare gli art 2, 3 e 29 procede con estrema cautela: prende le mosse dal rilievo per cui la stessa parola matrimonio ha un’origine millenaria ed ha accumulato una forte valenza ideologica, come unione tra persone di sesso diverso. Quindi la corte dice che non si deve agire sull’art. 29, ma valorizzare l’art. 2, non nella parte sull’inviolabilità ma nella parte in cui si chiama la solidarietà sociale, che non deve essere salvaguardata solo a livello individuale ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana. Non quindi diritto al matrimonio ma diritto di sposarsi. Dare quindi tutte le tutele che derivano da queste unioni ma con un regime parzialmente diverso sulla base di unioni di fatto. La normativa non è quindi illegittima costituzionalmente. Però il legislatore potrebbe anche intervenire con una legislazione ad hoc per riconoscere a questi soggetti una unione di tipo familiare. Caso Schalk e Kopf, contro l’Austria. Situazione analoga. La Corte europea dei diritti dell’uomo dice che rientra nella discrezionalità degli stati decidere se dare un riconoscimento legale alle unioni di fatto, e laddove dovessero farlo non sarebbe incompatibile con i trattati dell’unione. Ma la corte dei diritti dell’uomo non può costringere gli stati nazionali a mettere mano alla legislazione. Art. 8 e 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’art 9 riconosce generalmente il diritto di sposarsi senza specificare il sesso. Oggi si consente alle donne partorienti di rimanere anonime al momento del parto se lo desiderano: diritto all’anonimato. La ragione che ha spinto la corte a piegare il diritto del figlio ad avere una famiglia e un nome è la tutela del diritto all’anonimato del genitore. Se il diritto della madre non fosse tutelato molte donne potrebbero scegliere l’aborto, l’abbandono, o il parto non assistito medicalmente. A livello europeo invece la tendenza è opposta, sta prevalendo il diritto del soggetto a conoscere le proprie origini su quello dell’integrità fisica della madre. A livello interno la questione è stata portata davanti alla corte europea che ha deciso il 25 settembre 2012 (sent. Godelli), condannando il nostro paese non tanto per la previsione legislativa di tutela dell’anonimato dei genitori ma soprattutto perché, a differenza di altri ordinamenti, come quello francese, non è prevista una autorità a cui vengano affidate tutte le questioni di anonimato dei genitori per permettere di seguirne l’evolversi nel tempo della posizione dei genitori, che in origine non avevano voluto riconoscere il figlio, e che potrebbero in seguito cambiare idea. Tutela della vita e della salute. Esistenza di un diritto alla vita e sua riconducibilità all’art. 2 della Costituzione. La nostra Costituzione non parla esplicitamente di un diritto alla vita in nessuno dei suoi articoli; è solo presupposto ma non formalizzato, come avviene invece ad esempio nella CEDU all’art. 2. Questa assenza può determinare un problema in relazione all’interpretazione dell’art. 2 della Cost. come norma a fattispecie aperta o chiusa. Parla del riconoscimento dei diritti inviolabili, e ci si chiede se tali diritti siano indicati tassativamente in Costituzione o se possano essere ricavati in via interpretativa. La vita non fa parte di questo catalogo ipotetico e ciò ha posto appunti alcuni problemi specialmente nell’approccio chiuso all’interpretazione della Costituzione. Questa regola infatti non reggerebbe in quanto la vita è sicuramente un bene fondamentale, perciò se questo approccio la escluderebbe non è valido. In realtà si risponde dicendo che il diritto alla vita è presupposto. Ci sono varie decisioni della Corte costituzionale in cui la vita emerge come valore in sé, ed anche alcune della corte europea dei diritti dell’uomo. La sentenza 223 del 1996 della Corte Costituzionale si chiede se gli organi nazionali debbano farsi carico di estradizioni di soggetti che rischiano di essere condannati alla pena di morte nei paesi in cui saranno estradati. Tra Italia e U.S. L’art. 27 comma 4 va letto alla luce dell’art. 2 della Cost: non può essere estradato in questo caso; l’estradizione può essere concessa solo dopo un esame in termini di garanzie. Non è sufficiente che vi sia la garanzia che il soggetto estradato non sarà condannato alla pena capitale, bisogna averne la certezza. Se nell’ordinamento straniero è prevista la pena capitale il soggetto non può essere estradato. La corte europea dei diritti dell’uomo segue lo stesso orientamento della Corte costituzionale. Aborto Sentenza 27 del 1975. Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 546 del c.p. nella parte in cui non si prevede che la gravidanza possa essere interrotta quando il proseguimento determini un danno o pericolo grave medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre. L’art. 31 comma 2 della Cost. riconosce la protezione della maternità e nell’art. 2 deve farsi rientrare anche la situazione giuridica del concepito. Bisogna anche considerare che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in contrasto con altri beni costituzionalmente protetti e la legge non può dare ai primi prevalenza assoluta rispetto ai secondi, cosa che accade appunto in questo caso. La corte ritiene che si debba dare prevalenza alla tutela della madre e dichiarare l’illegittimità dell’articolo del c.p. nella parte in cui nega tale possibilità. Nel 1978 il legislatore con la legge del 22 maggio n° 194 “legge sull’aborto” mette a punto l’art. 4 che risolve la situazione oggetto di denuncia di incostituzionalità. Il legislatore nazionale ha esteso anche ad altre situazioni ulteriori rispetto al pericolo per la salute della gestante previsto nella sentenza. Ci sono stati tentativi di abrogare la legge per via referendaria, ma la corte si è sempre detta contraria, da ultimo nella sentenza n°35 del 1997; con l’idea che quando si raggiunge un diritto non si può più tornare indietro (effet cliquet). La corte ritiene la legge sull’aborto una legge costituzionalmente vincolata, cioè che da attuazione alla Costituzione. Per quanto riguarda, invece, la legge sulla fecondazione assistita, legge n°40 del 2004 la Corte ha ammesso la proposizione di referendum solo su alcuni aspetti della legge e non su tutto il testo. Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Pretty contro Regno Unito, 29 aprile del 2002 per la disciplina sull’eutanasia. La signora Pretty, con malattia grave e irreversibile aveva chiesto di ricorrere all’eutanasia. Si differenzia tra eutanasia attiva e passiva. Caso Englaro. Condizioni richieste dalla Corte di cassazione per l’eutanasia: che il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente con conseguente impossibilità di rapportarsi col mondo esterno, e tenuto in vita artificialmente, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio con un curatore speciale il giudice può ammettere l’interruzione di tale presidio sanitario, qualora ricorrano i seguenti casi: ­ quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche recupero della coscienza o di percezione del mondo esterno -> presupposto oggettivo ­ la richiesta deve essere sostenuta dalla dimostrazione che tale decisione sia espressione della volontà del paziente in base a testimonianze, ecc.. di quando il soggetto era consapevole -> presupposto soggettivo Qualora non ricorrano sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo il giudice non può ammettere il ricorso all’eutanasia. Lezione 4 13/11/2013 Tecniche multilivello di tutela dei diritti fondamentali di libertà Fonti internazionali: - consuetudine internazionale; art. 10 Cost.; ius cogens Se c’è una norma interna in contrasto con un regolamento comunitario? Ci sono state tre fasi della giurisprudenza della corte costituzionale. Fino agli anni ’60 applica un principio cronologico, dicendo che prevale la norma successiva. La Corte di giustizia non è contenta perché così la norma interna successiva prevale su quella europea antecedente. In un secondo momento si applica allora un criterio gerarchico, si dichiarano incostituzionali le norme interne in contrasto con la norma comunitaria; ma la Corte di giustizia non è contenta di nuovo perché sulla base di che parametro la corte costituzionale le dichiara incostituzionali? Con i trattati comunitari e non sulla base della Costituzione. Allora si elabora un nuovo criterio, quello della disapplicazione: la norma interna in contrasto con la norma comunitaria (eurounitaria) viene disapplicata, questo garantisce la primazia della norma comunitaria. Disapplicata direttamente dai giudici comuni, che diventano un’appendice della Corte di Giustizia sul territorio. Se hanno dubbi sull’interpretazione del diritto dell’UE si rivolgono alla Corte di giustizia per un’interpretazione del disposto. Qual è il rischio? Rischio di esclusione della Corte costituzionale. C’è solo un caso in cui la Corte potrebbe svolgere un ruolo importante ed è quello di contrasto tra le norme dell’Unione con la Costituzione. Se c’è un regolamento in contrasto con la Costituzione? In generale vige il principio di primazia dei regolamenti, effetto diretto e prevalenza sulle norme interne. Se invece c’è contrasto con la Costituzione? Per la direttiva non c’è problema perché si impugna la norma di attuazione della direttiva, mentre i regolamenti sono ad applicazione diretta. Prevale il principio di primazia, quindi prevale il regolamento sulla Costituzione, salvo che ci sia una lesione sui principi fondamentali della Costituzione, la prima parte in pratica (es. regolamento sull’introduzione della pena di morte). In questo caso si parla di “teoria dei controlimiti”, in base alla quale la Corte costituzionale si è riservata il ruolo eccezionale di far uscire eventualmente l’Italia dall’UE nel caso ci fosse una violazione dei principi fondamentali in una fonte comunitaria. La situazione prospettatasi per l’UE è equiparabile a quella del consiglio d’Europa? No. Trattasi di Obblighi internazionali. Obblighi internazionali va interpretato in senso ampio o stretto? Comprende qualunque obbligo internazionale o solo il consiglio d’Europa? In un primo momento si dice che l’art. 117 Cost. si applica solo alla CEDU perché è l’unico impegno internazionale che prevede per il suo rispetto un giudice e quindi è diverso dalla posizione dell’UE. A smentire questa posizione è stata la Corte costituzionale con la sentenza 311/2009 in cui la Corte chiarisce che l’art. 117 riguarda tutti gli obblighi internazionali. Ma quindi interpretando estensivamente l’art. 117, la posizione di UE e CEDU è equivalente? La soluzione si ha con le Sentenze 348 e 349 /2007, "sentenze gemelle" della Corte costituzionale. Questa ha chiarito qual è la posizione dell’art. 117 rispetto a questo fenomeno. Ci ha detto che il problema è un problema di rapporti tra fonti. Cosa succede se ci sono norme interne in contrasto con la CEDU? La corte ha chiarito che i giudici comuni devono cercare una interpretazione conforme delle norme interne con quelle CEDU. Quindi in un primo momento attività interpretativa dei giudici, interpretazione adeguatrice. Se i giudici vedono che la questione non si può risolvere in via interpretativa, devono sollevare la questione di legittimità di fronte alla Corte costituzionale. Questa giudica sul parametro dell’art. 117, la Corte va a verificare se le norme interne effettivamente contrastano o no con le norme convenzionali della CEDU così come interpretate dal giudice di Strasburgo. A questo punto o la Corte non ravvisa nessun contrasto e rigetta la questione oppure il contrasto effettivamente c’è e viene violato l’art. 117 Costituzione, perché questo ci dice che le norme interne devono rispettare gli obblighi internazionali. Quindi se questi non sono rispettati c’è un violazione della Costituzione: violazione di norma interposta. Violazione indiretta delle norme internazionali. I giudici ordinari, in particolare il Consiglio di Stato, sta agendo diversamente da quanto stabilito dalla Corte costituzionale. In alcune pronunce, quando ravvisa la violazione delle norme CEDU da parte delle norme interne, senza possibilità di interpretazione conforme, non solleva la questione di costituzionalità ma disapplica direttamente le norme interne. Così facendo rinforza la sua posizione ma rischia di tagliare fuori la Corte costituzionale. Quindi il Consiglio di Stato si sta allineando alla situazione delle norme eurounitarie. Es. consiglio di Stato sentenza n° 1220/2010: il giudice nazionale deve prevenire la violazione della convenzione del ‘50. In sede interpretativa il giudice amministrativo deve prevenire la violazione della convenzione del ’50. In conseguenza di ciò, il Consiglio di Stato ha disapplicato la norma del codice di procedura civile in contrasto con la CEDU (vedi questo caso sul sito). Sono pronunce molto singolari ma vale la pena considerare anche questo diverso approccio. Lezione 5 20/11/2013 Seminario "sovraffollamento delle carceri" Premessa di diritto penitenziario. Art 13 Cost. La libertà personale può essere limitata dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (riserva di legge). Art. 27 Cost impone la finalità rieducativa della pena e stabilisce che le pene non devono essere contrarie al senso di dignità. La pena di morte è abolita. Art. 79 Cost. (Modificato nel 1992) amnistia e indulto. Puntualizzazione: la pena è un concetto che si applica non solo ai condannati in maniera definitiva, ma anche a chi è sottoposto a misure di sicurezza, e momentaneamente è internato in carcere. La legge sull'ordinamento penitenziario (l. 304/75), contiene le norme che regolano la vita dei detenuti all'interno del carcere, e le misure alternative alla detenzione. È una legge all'avanguardia per quel periodo, fondamentale il suo art. 1 "il trattamento penitenziario deve assicurare l'umanità e dignità della persona, e non fare distinzione tra individui di diverse culture. Nessuno è considerato colpevole fino a condanna definitiva, il trattamento è finalizzato alla reintroduzione dei condannati nella società" Che cos'è la rieducazione? Alla persona condannata deve essere offerta una concreta possibilità di inserirsi nuovamente nella società, vediamo dopo quali sono gli strumenti che offre l'ordinamento. Condizioni generali di trattamento Le condizioni generali di vita sono il presupposto per l'ordinamento penitenziario, ad es le strutture carcerarie devono poter contenere un adeguato numero di detenuti. L'Italia ha numero consistente di istituti penitenziari (204) che sono composti da camere di pernottamento, e locali di soggiorno. Questione dei vestiti: ci sarebbe la norma di una uniforme per i detenuti con pena superiore a un anno, ma non è attuata... Questione sull'igene personale e sulla nutrizione dei detenuti: anche in questo caso le norme sono poco attuate. Ora d'aria: diritto garantito, almeno due ore al giorno (salvo casi eccezionali) Servizio sanitario: prima era garantito da medici all'interno della struttura penitenziaria, oggi ci sono i medici della asl, e in casi eccezionali il detenuto viene spostato in una struttura ospedaliera. Specifiche norme per la rieducazione: principio dell'individualizzazione del detenuto (l'amministrazione deve fare un offerta rieducativa adeguata alla persona, caso per caso) -> non tutte le persone hanno le stesse necessità, attraverso un'analisi scientifica si può individuare un trattamento adeguato. L'assistente sociale ricopre un ruolo molto utile, perché può controllare la situazione famigliare esterna del detenuto, e dare buoni consigli. Dati: 2012 ci sono oltre 66mila detenuti (tasso sovraf 150%). Il 45% di questi era composto da persone in custodia cautelare. Il trattamento (art 15) (vedi) Ruolo predominante dell'istruzione, a partire dall'alfabetizzazione fino addirittura a corsi universitari! Ci sono vari tipi di attività all'interno ma anche all'esterno(!) che il detenuto può fare (spazzino, spesino) Questione religiosa, ovviamente la religione non è imposta. Attività sportive/ricreative. C'è stato un caso in cui dei detenuti hanno girato un film ("Cesare deve morire"). Contatti con la famiglia. La legge prevede la possibilità di avere colloqui visivi (visite), la possibilità di avere corrispondenza telefonica (a seconda del tipo di reato, varia il numero di telefonate). Concretamente come si fa a reinserire un detenuto nella società? Si osserva il comportamento del detenuto dopo un tot di pena scontata, e si decide se dargli la possibilità di una pena alternativa alla detenzione. Affidamento in prova ai servizi sociali (si esce dal carcere e si fanno attività socialmente utili; ogni tanto si incorre in dei controlli; si hanno divieti generici di non frequentare locali dove somministrano alcolici e non abbandonare il paese di residenza) Arresti domiciliari (si cambia il luogo di detenzione col domicilio del detenuto) Semilibertà (possibilità di svolgere parte della giornata fuori dal carcere, ma hai il rientro) Ovviamente così si va a sostituire una sentenza di condanna passata in giudicato! Chi può decidere la modifica? Solo un'altra autorità giudiziaria! Ora vediamo 4 casi che hanno mostrato i punti deboli del nostro sistema. 1) Corte Cost 1999 Un detenuto si lamenta di un provvedimento che va contro i dettami costituzionali. Il detenuto riceve delle riviste pornografiche dall'esterno. Il direttore del carcere guarda l'art. 18 (stampa di libera vendita) siccome il porno non è in libera vendita, non permette di ricevere quella rivista. Il detenuto fa il reclamo al magistrato di sorveglianza, e questo sostiene che a prescindere dalla decisione, non ha a disposizione la facoltà di incidere sulla condizione dei detenuti. La corte Cost dice che ci deve essere un giudice che possa materialmente difendere i diritti dei detenuti (il magistrato di sorveglianza non ha tale potere) Dichiara incostituzionale l'art della legge che non prevedere la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dei detenuti. Intervento della Cassazione: art 14 ter ("reclamo giurisdizionale") viene esteso a tutti i casi, e al magistrato di sorveglianza vengon dati poteri giurisdizionali. Domanda: Internet è consentito nelle carceri? No. La Corte Cost ha fatto un comunicato (ottobre 2013) in cui dichiara di essere contro i provvedimenti che limitano la dignità umana nelle carceri. 2) corte Europea diritti dell'uomo 2009 (sulleimanovic) le condizioni delle carceri italiane era di per se una violazione dell'art 3 della convenzione D: Non c'è stato un contrasto tra norme, era proprio la situazione di fatto, che faceva schifo. Il SOVRAFFOLLAMENTO è una situazione degradante, perché limita la libertà di movimento del detenuto. Sulleimanovic aveva trascorso per un mese e mezzo la detenzione in una cella troppo piccola, lo stato italiano è stato condannato. Però x il resto del periodo era a posto quindi il ricorso è stato respinto. Lo stato italiano, spaventandosi, mette in atto il piano carceri: amplia il numero dei posti in carcere (non volendo scarcerare nessuno). Non solo, provvedimento in proc penale contro il fenomeno cd. "Porte girevoli". Questi rimedi però non sono bastati :( di fatto, nuovi carceri non ne abbiamo costruiti e ci manca il personale. Il numero di detenuti però si è alzato, arrivando a 69000. Centinaia di detenuti hanno presentato ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo. Sette di loro sono stati accorpati in una sentenza: 3) Sentenza Torreggiani (2013) Conseguenze più pesanti per lo stato italiano. Torreggiani si era fatto 54 mesi di detenzione non conforme ai livelli minimi -.- È andata ancora peggio (rispetto a una pena pecuniaria), la corte ha adottato una sentenza pilota a cui può ricorrere per tutti i casi di quel Paese in cui ci sia un problema strutturale. Ci sono state imposte delle indicazioni per risolvere il problema, siccome non possiamo costruire ulteriori carceri, bisogna fare qualcosa per far diminuire il numero dei detenuti! Tribunali di Venezia e Milano hanno chiesto la modifica di un art del cod penale: non incarcerare un condannato fino a che non c'è posto in carcere (sarebbe rivoluzionario!). La corte Cost sta prendendo tempo.
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